Alle Sezioni Unite la decisione sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI

Alle Sezioni Unite la decisione sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI

Approfondimento a cura dell’Avv. Francesco Autelitano – Trifirò&Partners Avvocati


 

Il Primo Presidente della Suprema Corte, con provvedimento dell’11 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla tematica sopra indicata in particolare con riferimento ai seguenti Quesiti.

  1. Nesso funzionale con l’intesa anticoncorrenziale (periodo 2002–2005)

Si chiede se una fideiussione contenente le clausole ABI (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.) possa considerarsi collegata all’intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d’Italia (e quindi nulla)
anche se stipulata fuori dal periodo 2002-2005.

In caso di risposta positiva:

  • basta la mera riproduzione delle clausole censurate?
  • oppure occorre provare specificamente il nesso funzionale tra quella singola fideiussione e l’intesa restrittiva?

2 – Applicabilità anche alle fideiussioni specifiche (non omnibus)

Si chiede se la nullità per nesso con l’intesa anticoncorrenziale valga anche per fideiussioni specifiche (collegate a una singola operazione).

In caso positivo:

  • la nullità si prova automaticamente quando vi siano le clausole censurate?
  • oppure serve ulteriore prova del collegamento con l’intesa illecita?

3 – Effetti della clausola “a semplice richiesta” dopo l’eliminazione delle clausole nulle

Una volta dichiarate nulle le clausole ABI e ripristinata la disciplina del codice civile:

  • la clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta
    consente al creditore di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. con semplice richiesta stragiudiziale?
  • Oppure serve un’iniziativa giudiziale entro il termine semestrale?

Le Sezioni Unite sono pertanto ora chiamate a chiarire i Quesiti di cui sopra, tuttora oggetto di interpretazioni non univoche in giurisprudenza, fornendo importanti indicazioni per uniformità di giudizi anche in considerazione della rilevanza della fattispecie oggetto di vasto contenzioso bancario.

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