Assorbimento aumenti – DMO e TDS

a cura di Marina Tona e Giuseppe Sacco

In occasione dei recenti rinnovi di marzo e aprile 2024 dei contratti collettivi relativi al settore del commercio – CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (“TDS”) e CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (“DMO”) – le Parti stipulanti hanno modificato la norma contrattuale in materia di “Assorbimenti”.
Le modifiche apportate forniscono spunti di riflessione sotto diversi profili e, con il presente commento, qui ne viene trattato un primo (gli altri saranno oggetto di successivi approfondimenti da parte degli scriventi).
Innanzitutto, per meglio inquadrare le modifiche apportate in sede di rinnovo, occorre fare un passo indietro al dicembre 2022, quando, nell’ambito della negoziazione per il rinnovo dei rispettivi CCNL, Federdistribuzione e Confcommercio avevano siglato con le OO.SS. separati Protocolli Straordinari nei quali veniva previsto un intervento economico a favore dei lavoratori per ridurre l’impatto dell’inflazione sulla retribuzione dei lavoratori stessi. In sintesi, i Protocolli Straordinari avevano previsto l’erogazione di una “una tantum” di 350 euro al IV livello (suddivisa in due tranche a gennaio e marzo 2023 e da riparametrare per gli altri livelli) e un anticipo sui futuri aumenti contrattuali (cd. AFAC) di 30 euro, sempre riferiti al IV livello (e sempre da riparametrare per gli altri livelli), a decorrere dal mese di aprile 2023.
Con i rinnovi contrattuali del 2024 sono stati previsti gli aumenti contrattuali tabellari mensili con una prima decorrenza fissata al 1^ aprile 2023 (per il IV livello di 30 euro, da riparametrare per gli altri livelli), una seconda al 1^ aprile 2024 (per il IV livello di 70 euro, da riparametrare per gli altri livelli) e le successive nel 2025, 2026 e 2027. Per quanto concerne la questione degli “assorbimenti”, prima dei rinnovi, i due CCNL (art. 216 del CCNL TDS e art. 200 del CCNL DMO) prevedevano che “Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai Contratti Collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione”.
Con i recenti rinnovi l’ultimo comma dell’art. 216 (CCNL TDS) e dell’art. 200 (CCNL DMO) è stato modificato nella sua parte finale come segue:
“Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai Contratti Collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022”.
Con tale ultima modifica si è, quindi, posta la questione se gli AFAC corrisposti dall’aprile 2023 potessero essere assorbiti o meno dagli aumenti tabellari previsti, in sede di rinnovo.
Il tema dell’assorbimento dei cd. AFAC in occasione dei rinnovi contrattuali è stato variamente affrontato e risolto. Per alcuni interpreti, la cessazione della corresponsione dei cd. AFAC, erogati espressamente a titolo di anticipazione rispetto ai futuri aumenti contrattuali, in caso di aumento tabellare non si configurerebbe come assorbimento in senso tecnico ma troverebbe la propria causa direttamente nell’applicazione dei nuovi minimi contrattuali. In tal senso è anche la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 29 settembre 2015, n. 19276) che, decidendo una causa nella quale dei lavoratori rivendicavano il pagamento degli aumenti tabellari previsti dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 2 luglio 2004 (e dell’indennità di vacanza contrattuale), che la Società aveva cessato di erogare, ha argomentato che: “… In altri termini, una volta conseguiti gli aumenti tabellari dal nuovo contratto collettivo non vi era più ragione di continuare a corrispondere al dipendente gli acconti su tali aumenti; non si tratta dunque di assorbimento, ma di cessazione della corresponsione di emolumenti una volta venuta meno la ragione della loro attribuzione, ossia la funzione economico sociale “di anticipo” che essi avevano. …”.
In una diversa prospettiva, si è affermato che l’erogazione degli AFAC risulta sottoposta ad una condizione risolutiva (la firma del rinnovo del CCNL) con la conseguenza che, avverata tale condizione, non solo viene meno l’obbligo di continuare ad erogare gli importi, ma anche lo stesso titolo sul quale gli stessi si fondano.
A fugare dubbi su quale fosse la volontà delle parti firmatarie, sono state le stesse parti sociali che hanno siglato sia i Protocolli Straordinari che i rinnovi che, con una successiva nota di chiarimento relativa all’interpretazione da dare all’ultimo comma dell’art. 216 (CCNL TDS) e dell’art. 200 (CCNL DMO) cosi come modificato, hanno precisato che gli AFAC erogati in forza dei Protocolli Straordinari del 2022, in quanto incrementi della paga base, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi che verranno erogati dall’aprile 2024 al 2027.
La logica di una tale precisazione risiede nel fatto che si è correttamente ritenuto che:
– gli AFAC corrisposti da aprile 2023 erano stati concepiti ed erogati a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali;
– in sede di rinnovo, il primo aumento contrattuale tabellare viene fatto decorrere da aprile 2023 ed è di ammontare pari all’AFAC già corrisposto dalla medesima data.
Ne consegue che, da un lato, gli importi erogati a titolo di AFAC sino a marzo 2024 sono intangibili in quanto sostanzialmente rappresentano l’aumento contrattuale disposto con il rinnovo con decorrenza aprile 2023 e, dall’altro, che da aprile 2024 cessa l’erogazione dell’AFAC ad essa subentrando, dalla medesima data, l’erogazione degli aumenti contrattuali tabellari.

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