Contributo sindacale – cessazione

Contributo sindacale – cessazione

A cura di Luca Peron

Con ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori una O.S. adiva il Tribunale per sentire ordinare alla datrice di lavoro il versamento in suo favore dei contributi sindacali maturati in relazione ad un lavoratore sino al termine dell’anno solare nel quale la revoca veniva a cadere, in adesione alla cessione del credito a suo tempo sottoscritta dal lavoratore e a suo tempo notificata alla datrice di lavoro.
Decidendo il caso, il Giudice ha ritenuto che l’obbligo, in capo al lavoratore che aderisce ad un sindacato, di erogare un contributo in favore del medesimo sia necessariamente collegato all’iniziale esistenza ed alla successiva permanenza, tra di essi, di un rapporto di associazione sindacale, che ne costituisce l’indefettibile presupposto logico e giuridico.
Ne consegue che, nel momento stesso in cui il vincolo associativo viene meno per effetto della disdetta comunicata dal lavoratore al sindacato, cessa automaticamente anche il succitato obbligo contributivo, atteso che, in caso contrario, il versamento di quote sindacali ad un’associazione di cui il dipendente non fa più parte sarebbe da lui effettuato senza alcun titolo e, quindi, risulterebbe del tutto ingiustificato.
La causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall’adesione associativa.
Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l’inefficacia.
In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore.
Pertanto , la clausola dell’atto di cessione invocata dalla O.S. in virtu’ della quale il lavoratore iscritto, nonostante la disdetta, avrebbe dovuto continuare a pagare il relativo contributo sino al termine dell’anno, appare invalida perché insanabilmente in contrasto con il principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost., in forza del quale ogni lavoratore può – in qualsiasi momento e con effetto immediato – aderire ad un sindacato o darvi disdetta, senza alcuna limitazione e, soprattutto, senza subire alcun pregiudizio, neppure di natura economica.
Inoltre, secondo il giudice adito, se anche si volesse per un attimo ritenere la validità della suddetta clausola, il sindacato potrebbe al più agire per il pagamento nei confronti del suo ex iscritto e non certo lamentare la lesione dei propri diritti e delle proprie prerogative da parte del datore di lavoro, il quale, a fronte della inequivocabile diffida ricevuta dal lavoratore a “trasferire” da un sindacato ad un altro il credito corrispondente al contributo sindacale mensile, altro non poteva che interrompere trattenute e versamenti, con conseguente esclusione di qualsiasi intento antisindacale.

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