“Dimissioni di fatto”: la Corte d’Appello di Bologna conferma la soglia legale dei 15 giorni

“Dimissioni di fatto”: la Corte d’Appello di Bologna conferma la soglia legale dei 15 giorni

“Dimissioni di fatto” ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 151/2015: la Corte d’Appello di Bologna conferma la soglia legale dei 15 giorni.
(Corte d’Appello di Bologna, Sez. Lavoro, sent. n. 508/2026 del 19 agosto 2026)


Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Ilaria Pitingolo – Trifirò & Partners

 

È approdata davanti alla Corte d’Appello di Bologna una delle principali questioni interpretative sorte attorno alla disciplina delle dimissioni per fatti concludenti ex art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 151/2015: quale è il termine di assenza ingiustificata che consente al datore di lavoro di considerare risolto il rapporto di lavoro per dimissioni di fatto se il CCNL applicato non regola espressamente la fattispecie? Più in particolare: è il termine a cui fare riferimento in questi casi è quello previsto dal CCNL per l’ipotesi dell’assenza ingiustificata ai fini disciplinari oppure quello di legge, pari a 15 giorni, stabilito dall’art. art. 26, comma 7-bis?

La fattispecie dalla quale trae origine la decisione della Corte bolognese è quella di un operatore logistico che, dopo un infortunio e un periodo di malattia, si assentava dal lavoro, senza fornire giustificazioni. Trascorsi 14 giorni di assenza, il datore di lavoro comunicava all’Ispettorato la cessazione del rapporto per dimissioni di fatto ex art. 26, comma 7-bis, sulla premessa che il CCNL applicabile (i.e. il contratto “Logistica, trasporto merci e spedizione”) prevedesse il licenziamento disciplinare a fronte di un’assenza ingiustificata protratta per quattro giorni consecutivi, senza nulla disporre in materia di dimissioni per fatti concludenti.

Il caso veniva risolto in primo grado dal Tribunale di Ravenna (sent. n. 441/2025) che, accogliendo il ricorso del lavoratore, rilevava l’inapplicabilità ai fini della disciplina delle dimissioni per fatti concludenti dei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva per i licenziamenti, condannando conseguentemente il datore all’esecuzione del contratto e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni omesse.

La società impugnava la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Bologna e, a tal fine, argomentava che, in mancanza di una clausola contrattuale ad hoc per le dimissioni per fatti concludenti, era utilizzabile, in chiave analogica, il termine di quattro giorni di assenza ingiustificata previsto dal CCNL per il licenziamento disciplinare.

L’impugnativa in tal modo promossa veniva respinta dalla Corte, la quale confermava integralmente le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado. Più in particolare, veniva rilevato che i due istituti (vale a dire: quello del licenziamento, da un lato, e quello delle dimissioni, dall’altro lato) rispondono a logiche differenti: il primo appare riconducibile all’esercizio del potere disciplinare in capo al datore di lavoro e il secondo a una presunzione legale della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto.

Secondo la Corte, se quindi il CCNL non disciplina specificamente le dimissioni di fatto, ad operare è solo e soltanto il parametro legale dei 15 giorni, ritenuto quale punto di equilibrio tra tutela del lavoratore e libertà d’impresa. In altre parole: una deroga è ammessa solo a fronte di una specifica previsione del CCNL (come avviene nel caso dei CCNL terziario, artigianato, chimica e tessile), elaborata in relazione alla funzione presuntiva del nuovo istituto e con un termine sufficientemente ampio da consentire di desumere una volontà dimissionaria del lavoratore precisa e inequivocabile.

Si noti che la soluzione interpretativa adottata dalla pronuncia in commento appare in continuità con precedenti di Brescia (sent. n. 100/2026), Bergamo (sent. n. 837/2025) e Napoli Nord (sent. n. 1044/2026), essendosi invece espressi in senso diametralmente opposto i Tribunali di Milano (sent. n. 4953/2025) e Trento (sent. n. 87/2025), i quali hanno viceversa ritenuto legittimo l’utilizzo del termine previsto dal CCNL per l’assenza ingiustificata ai fini disciplinari.

Il dibattito nella giurisprudenza di merito resta dunque ancora aperto ed è prevedibile che la questione approdi al giudizio di legittimità cui spetterà pronunciarsi sui confini di un istituto caratterizzato da rilevanti incertezze applicative.

 

Come possiamo aiutarti?

Consultaci per qualsiasi informazione