A cura di Damiana Lesce
Con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 l’Inps ha comunicato il differimento al 30 aprile 2023 del termine (inizialmente fissato al 15 febbraio) per accedere all’esonero contributivo previsto in favore dei datori che abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
Quanto sopra – si legge nel messaggio – in considerazione delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari.
Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 erano state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che disciplina un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Nell’ultimo Messaggio l’Inps, con specifico riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, evidenzia che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.
All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”. L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
Si rammenta, da ultimo, che l’INPS provvederà ai necessari controlli circa la spettanza dell’esonero anche attraverso le informazioni rese disponibili, nell’ambito delle specifiche competenze, dal Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del Lavoro.