False timbrature: l’estinzione del reato non esclude il licenziamento.

False timbrature: l’estinzione del reato non esclude il licenziamento.

Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Alice Testa.


 

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro può legittimamente avvalersi, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova, degli atti e delle risultanze del procedimento penale, comprese le annotazioni di polizia giudiziaria e le intercettazioni. Il giudice del lavoro, senza che sia necessaria un’autonoma e distinta istruttoria, può valutare gli esiti delle indagini penali per accertare autonomamente la sussistenza dei fatti che hanno portato al recesso e la loro idoneità a configurare giusta causa di recesso, restando la condotta del dipendente disciplinarmente rilevante a prescindere dalla sua rilevanza o punibilità in sede penale. In particolare, l’esito positivo della messa alla prova nel processo penale non costituisce nel giudizio civile assoluzione nel merito e non fa venire meno la gravità della condotta né la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario.

Questo il principio ribadito anche recentemente dalla Corte di Appello di Bari con una sentenza del 15 settembre 2026.

Il caso riguardava il licenziamento per giusta causa di una dipendente con qualifica di operaio addetta alle pulizie presso una struttura sanitaria. Il recesso scaturiva dagli esiti di un’indagine penale che aveva accertato sistematici allontanamenti dal posto di lavoro e false attestazioni di presenza tramite timbratura del badge.

La lavoratrice adiva il Tribunale di primo grado domandando la reintegrazione in servizio o, in subordine, la tutela risarcitoria, adducendo a sostegno delle proprie conclusioni, da un lato, un presunto stato di necessità familiare per violenze domestiche e, dall’altro lato, l’estinzione del reato a fronte del positivo svolgimento della messa alla prova ex art. 168-bis c.p.

A seguito del rigetto delle domande da parte del giudice di prime cure, la dipendente appellava la sentenza lamentando (i) la mancata ammissione dei mezzi istruttori, essendosi il giudice limitato a riportare il contenuto dell’ordinanza emessa dal G.I.P. senza, tuttavia, verificare se il datore di lavoro avesse fornito prova specifica e concreta degli addebiti contestati; (ii) e l’errata valutazione della messa alla prova.

La Corte d’Appello di Bari ha rigettato integralmente l’impugnazione ribadendo, in conformità con un orientamento già consolidato, l’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale essendo il giudice del lavoro chiamato a compiere una valutazione del tutto autonoma dei fatti materiali e della loro gravità. Ne consegue che l’eventuale estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova costituisce solamente una modalità alternativa di definizione del processo penale che non racchiude però alcun accertamento di merito in ordine all’insussistenza del fatto o all’assoluzione dell’imputato. Permane, quindi, in capo al giudice del lavoro il compito di accertare la sussistenza e la gravità della condotta sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario.

La Corte ha poi rilevato come, in assenza di una specifica e circostanziata contestazione da parte della dipendente degli episodi addebitati, il giudice di prime cure aveva correttamente fondato il proprio convincimento sulle risultanze investigative prodotte in atti, ritenendole pienamente sufficienti a dimostrare la fondatezza degli addebiti, senza in tal modo operare alcuna inversione dell’onere probatorio né alcuna violazione del diritto di difesa.

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