Il “coordinamento” nell’appalto di servizi

Il “coordinamento” nell’appalto di servizi

Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Antonio Cazzella,pubblicato su DirittoBancario, che affronta il tema del coordinamento tra committente e appaltatore nel contesto di un contratto di appalto di servizi, soffermandosi sulle possibili criticità legate all’esigenza del committente di controllare e di verificare la corretta esecuzione del servizio con l’autonomia gestionale ed organizzativa che deve ravvisarsi in capo all’appaltatore.


 

1. Premessa

Mediante un contratto di appalto di servizi, un soggetto (“committente/appaltante”) può affidare ad un altro soggetto (“appaltatore”) l’esecuzione di una prestazione (di servizi), con assunzione del rischio d’impresa e con organizzazione dei mezzi necessari da parte di quest’ultimo, in cambio di un corrispettivo.

Il coordinamento tra committente ed appaltatore è un aspetto cruciale nella fase esecutiva del contratto, la cui rilevanza è confermata anche a livello normativo, posto che l’art. 1662 c.c.riconosce al committente il “diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”.

Quanto alle possibili criticità riscontrabili nell’esecuzione del contratto, una delle questioni più delicate riguarda proprio il fatto di bilanciare l’esigenza del committente di controllare e di verificare, tempo per tempo, la corretta esecuzione del servizio con l’autonomia gestionale ed organizzativa che deve ravvisarsi in capo all’appaltatore.

Più precisamente, esaminando come viene concretamente attuato il coordinamento nell’ambito di un appalto di servizi, si possono riscontrare elementi di “rischio” per il committente, in quanto, se è vero che il coordinamento tra committente ed appaltatore è essenziale affinché l’esecuzione del servizio avvenga in modo efficiente, occorre prestare attenzione alle modalità con le quali viene attuato.

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