La Giurisprudenza di T&P – Settembre

La Giurisprudenza di T&P – Settembre

La giurisprudenza del lavoro continua a offrire indicazioni di grande interesse per imprese e professionisti.
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di: licenziamento per giusta causa, prescrizione del diritto al risarcimento del danno e risarcimento del danno parentale a seguito del decesso di un lavoratore, inadeguatezza del ricorso finalizzato ad ottenere un superiore inquadramento, demansionamento.

Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.


 

Il Tribunale di Latina ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore – dipendente di un subappaltatore – che aveva rappresentato, in un colloquio con altri dipendenti, la sua volontà di “fare fuori” il datore di lavoro, avendo l’intenzione di stipulare un contratto di subappalto soppiantando il datore; egli aveva inoltre affermato che, in alternativa, avrebbe preteso dal datore il pagamento di una somma di danaro, quantificata in € 20.000, per rinunciare a tale iniziativa concorrenziale (Tribunale Latina, 8 luglio 2026, n. 1148).

La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato, per decorrenza della prescrizione, la richiesta di risarcimento del danno avanzata dagli eredi di un dipendente deceduto.

La Corte si è soffermata su una delle questioni più rilevanti e decisive in tale materia – ovvero, il giorno dal quale la prescrizione inizia a decorrere – richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza ed applicandoli alle risultanze della documentazione prodotta in causa. La Corte si è inoltre pronunciata sulla possibilità che la richiesta risarcitoria fosse riferita ad un’unica patologia ovvero ad altre patologie insorte in momenti differenti (dovendo, in tal caso, considerarsi una decorrenza della prescrizione diversa per ciascuna patologia), secondo la prospettazione formulata dagli eredi, soccombenti nel giudizio di primo grado.

A tal riguardo, la Corte d’Appello ha escluso che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare l’insorgenza di lesioni nuove ed autonome – dotate di distinta efficienza causale e, come tali, idonee ad originare differenti termini prescrizionali – rilevando, inoltre, la necessità di distinguere tra un aggravamento quantitativo dei postumi e l’insorgenza di una nuova lesione/patologia (Corte Appello Napoli, 24 luglio 2026, n. 1489).

Sempre con riferimento al risarcimento del danno richiesto dagli eredi di un lavoratore deceduto, la Corte d’Appello di Ancona ha valutato la situazione personale (psicopatologia) al fine di liquidare il danno parentale, esaminando, quindi, le circostanze del caso concreto e ritenendole insufficienti a fondare la domanda risarcitoria (Corte Appello Ancona, 27 luglio 2026, n. 289).

Il Tribunale di Roma, richiamando principi della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha rigettato una domanda di superiore inquadramento in quanto, fermo l’onere della prova in capo al lavoratore, ha rilevato nel ricorso proposto dal dipendente una carenza di allegazioni necessarie a supportare la richiesta (Tribunale Roma, 5 settembre 2026, n. 7916).

L’importanza di assolvere l’onere probatorio non si riflette esclusivamente sulla redazione del ricorso introduttivo del giudizio (le cui lacune possono pregiudicare l’assolvimento di tale onere e comportarne l’immediato rigetto), ma anche le risultanze della prova testimoniale (ove ammessa).

Infatti, dalla prova espletata in un contenzioso volto ad accertare il demansionamento di un dipendente (la cui domanda è stata rigettata), è emerso che egli era comunque rimasto il punto di riferimento della sua struttura, nonostante il lamentato demansionamento; il Tribunale ha illustrato le circostanze fattuali, emerse in sede istruttoria, ritenendole insufficienti a dimostrare non solo il lamentato demansionamento, ma anche la configurabilità del mobbing (Tribunale Como, 7 settembre 2026, n. 181).

 

 

 

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