Le agevolazioni per le assunzioni e/o conversioni di contratti di lavoratori che non abbiano compiuto i 36 anni di età.

Le agevolazioni per le assunzioni e/o conversioni di contratti di lavoratori che non abbiano compiuto i 36 anni di età.

A cura di Anna Minutolo

Le leggi n. 178/2020 e n. 197/2022 hanno previsto agevolazioni per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 36 anni di età. Al fine di stabilire chi possa fruire delle suddette agevolazioni è necessario preliminarmente esaminare, in sintesi, la normativa europea sugli aiuti di Stato e la compatibilità tra detta normativa e quella relativa alle suddette agevolazioni. Secondo quanto previsto dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europa (TFUE) “…possono considerarsi compatibili con il mercato interno: … b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro…”. Nel mese di marzo 2023, la Commissione UE ha approvato il progetto “Temporary Crisis and Transition Framework” con il quale ha riconosciuto che l’attuale crisi -provocata dall’aggressione russa all’Ucraina- ha creato notevoli incertezze economiche, interrotto i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e portato ad aumenti dei prezzi eccezionalmente ampi e inattesi, in particolare nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, ma anche difficoltà nelle catene di approvvigionamento di materie prime e beni primari. L’insieme di questi effetti ha causato un grave turbamento dell’economia in tutti gli Stati membri, compresa l’economia italiana. La Commissione ha, quindi, concluso che in questo contesto gli aiuti di Stato sono giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE perché vengono concessi per un periodo limitato e servono a rimediare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese che sono direttamente o indirettamente colpite dall’attuale crisi. Ancora, l’art. 8 del TFUE stabilisce che è obbligatorio notificare alla Commissione Europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e che è vietato dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della Commissione. L’art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha previsto un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L’esonero così previsto è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi, innalzata a 48 mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), all’art. 1, comma 297, ha esteso il suddetto esonero anche alle assunzioni ed alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevedendo, altresì, che il limite massimo di importo concedibile sia innalzato ad 8.000 euro annui. Detti esoneri contributivi sono qualificabili, secondo la normativa europea, come aiuti di Stato. Pertanto, l’efficacia delle previsioni delle suddette norme era subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea di cui al summenzionato art. 108 TFUE che è stata emanata, con riferimento alle previsioni di cui alla L. n. 178/2020, con decisione C (2021) del 16 settembre 2021 e, con riferimento alle previsioni di cui alla L. n. 197/2022, con la decisione C (2023) 4061 del 19 giugno 2023. La circolare INPS n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle suddette misure di esonero contributivo.
In particolare, la suddetta circolare ha:
a) chiarito che i summenzionati esoneri contributivi sono riconosciuti, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e che – tenuto conto che detti esoneri sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework- sono, invece, escluse: i) le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico; ii) le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea (tra cui, ma non solo: persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea; oppure imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione);
b) precisato che il diritto alla fruizione degli esoneri in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dall’esonero di cui legge di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023;
c) specificato che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea -in base alla sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato” del Temporary Crisis and Transition Framework – quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
– siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
– l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Come possiamo aiutarti?

Consultaci per qualsiasi informazione