L’efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge

L’efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge

A cura di Damiana Lesce e Alice Testa

L’intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge ha quale effetto quello di accertare l’antigiuridicità della norma stessa, che non è più applicabile, ma non consente di configurare retroattivamente e fittiziamente una colpa in capo al soggetto che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia conformato il proprio comportamento ad una legge, solo successivamente invalidata dalla Corte costituzionale. Questo il principio espresso dal Tribunale di Novara con una recente pronuncia.
Per inquadrare il caso è necessario fare un passo indietro, ritornando con la mente alle disposizioni emergenziali transitorie emanate dal Legislatore nel pieno della pandemia da Covid-19. Il giudizio riguardava, in particolare, un dipendente over 50 che, sospeso dal lavoro in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1 D.L. n. 1/2022 perché privo del Green Pass “rafforzato”, conveniva in giudizio il datore di lavoro (assistito dal nostro Studio) al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione.
Il lavoratore, invocando l’illegittimità costituzionale della normativa emergenziale perché a suo dire discriminatoria e inidonea a raggiungere l’obiettivo di contenimento dei contagi, chiedeva dunque accertarsi l’illegittimità del comportamento datoriale assunto dalla Società in osservanza della legge pro tempore vigente, consistente nella sua sospensione dal lavoro senza retribuzione.
Il Tribunale, pur dando atto di come tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal lavoratore fossero già state dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale con le sentenze numero 14 e 15 del 2023, ha ritenuto in ogni caso non dirimente, per la soluzione del caso di specie, la valutazione della legittimità costituzionale della normativa.
Il Giudice, infatti, ripercorrendo l’orientamento della Suprema Corte in tema di efficacia retroattiva della pronuncia che dichiara l’incostituzionalità di una norma, ha rilevato come, laddove un comportamento del datore di lavoro sia stato tenuto in osservanza di norma di diritto primaria, successivamente dichiarata non costituzionalmente legittima, la retroattività della pronuncia della Consulta non potrebbe spingersi a creare la fictio iuris della sussistenza della colpa del datore di lavoro, prima del momento della pubblicazione della pronuncia stessa. In altri termini, la decisione dichiarativa di incostituzionalità potrebbe avere efficacia relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché però gli stessi siano ancora pendenti e cioè non esauriti. Nel caso posto all’attenzione del Giudice, il lavoratore, terminato il periodo emergenziale, era rientrato in servizio, percependo regolarmente la propria retribuzione. Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha inteso rigettare il ricorso promosso dal dipendente, accertando la legittimità del comportamento aziendale.

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