Obbligo di vaccinazione contro il COVID-19: interviene il Garante della privacy

Obbligo di vaccinazione contro il COVID-19: interviene il Garante della privacy

A cura dell’Avv. Enrico Vella – Studio Trifirò & Partners Avvocati

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid 19 per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

Inserendosi nel dibattito che ha recentemente visto confrontarsi diversi giuslavoristi, il Garante per la privacy, con le FAQ pubblicate sul proprio sito web lo scorso 17 febbraio, cerca di dare risposta a queste domande, nell’ambito della disciplina sulla protezione dei dati personali e nel contesto emergenziale, fornendo alcune indicazioni utili alle imprese.

Per prima cosa, il Garante si interroga sul tema della possibilità che il datore di lavoro chieda conferma dell’avvenuta vaccinazione direttamente ai singoli lavoratori.

A tal proposito, si precisa che ciò non può accadere, in quanto non è consentito né dalle disposizioni emergenziali vigenti né dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il trattamento di un simile dato personale non può neppure essere acquisito previo consenso del singolo lavoratore, in ragione dello squilibrio esistente nel rapporto tra titolare (il datore di lavoro) e l’interessato (il lavoratore) (viene citato il considerando 43 del Regolamento).

Analogamente, il datore di lavoro non può chiedere una copia dei documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19 e, quindi, il certificato vaccinale, di cui tanto si discute.

L’acquisizione di tali informazioni o documentazione non può neanche avvenire, spiega il Garante, tramite il medico competente, che, pertanto, non è autorizzato a rilasciare l’elenco dei nominativi dei dipendenti vaccinati e di quelli non vaccinati.

I dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, possono essere acquisiti solo dal medico competente e trattati nei limiti della normativa sulla privacy, nell’ambito della sorveglianza sanitaria ed in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica in conformità del T.U. della sicurezza.

Il Garante si sofferma, inoltre, sulla possibilità che la vaccinazione anti Covid-19 venga posta quale condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario).

In tale caso, come in quelli di esposizione diretta ad “agenti biologici”, devono trovare applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi, che prevedono che solo il medico competente possa valutare i singoli casi considerati e, comunque, sempre nell’ambito dei giudizi di idoneità alla mansione specifica. Solo dopo tale accertamento, il datore di lavoro potrà essere edotto dal medico competente delle specifiche prescrizioni.

Pertanto, in attesa che il Legislatore intervenga per regolamentare l’obbligo di vaccinazione, il Garante sembra suggerire ai datori di lavoro (pubblici e privati) di limitarsi ad acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati, e di valutare l’adozione delle più opportune misure di sicurezza.

Emerge ancora una volta il fatto che le conseguenze di un eventuale rifiuto alla vaccinazione risentono necessariamente della tipologia di mansione svolta dai lavoratori, della classificazione del rischio a cui gli stessi sono esposti durante la lavorazione e, in ultima analisi, delle imprescindibili valutazioni del medico competente, che, nell’ambito dei giudizi di idoneità, potrebbe anche suggerire l’adozione di misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia rispetto alla vaccinazione.

Il datore di lavoro è chiamato successivamente a valutare, in ultima analisi, se sussiste un oggettivo impedimento alla prestazione di lavoro, e ciò in correlazione con la collocazione del lavoratore nell’ambito del processo produttivo, con le mansioni e con la qualifica e la dimensione dell’impresa.

Tutti temi e criticità che accenderanno sicuramente il dibattito, in attesa dell’auspicato intervento del Legislatore.

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