
Procedimento ex Art. 28 Statuto dei Lavoratori: la comparazione tra le OO.SS. va effettuata nel “settore di riferimento”.
Tribunale di Perugia, 16 gennaio 2026
Avv. Giacinto Favalli, Avv. Francesco Chiarelli, Avv. Giuseppe Sacco – Trifirò&Partners Avvocati
Lo Studio ha assistito un’importante Società, operante nel settore terziario con applicazione del CCNL Terziario Distribuzione Servizi – Confcommercio, convenuta in giudizio ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, dinanzi al Tribunale di Perugia, da un OO.SS. che ha prospettato l’antisindacalità della condotta aziendale che sarebbe consistita nel non aver riconosciuto la costituzione di una RSA disposta dalla predetta OO.SS.
Il sindacato ricorrente – invocando la sentenza della Consulta n. 156/2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, dello Statuto dei Lavoratori “nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” – ha rivendicato di avere la relativa rappresentatività per costituire la RSA principalmente in ragione del fatto di essere:
- aderente ad una Confederazione ritenuta “comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale”;
- sottoscrittrice di un CCNL (in un settore diverso dal terziario/commercio).
Il Tribunale di Perugia con decreto del 16 gennaio 2026, aderendo alle difese svolte in sede di costituzione, ha respinto il ricorso rilevando che ai fini dell’art. 19 Statuto dei Lavoratori anche a seguito dell’intervento della Consulta:
- la mera adesione del sindacato ad una Confederazione, anche ove rappresentativa sul piano nazionale, è irrilevante;
- è necessario che “l’organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative.”
Il Tribunale di Perugia, quindi, con riferimento all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, afferma due importanti principi sia in relazione alla irrilevanza della mera adesione ad una Confederazione sia in relazione al perimetro da prendere in considerazione per effettuare la comparazione tra le organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella “comparativamente più rappresentativa a livello nazionale”, che viene individuato nel “settore di riferimento” e non in altri e diversi.
Essendo risultato in corso di causa “del tutto indimostrato e comunque contestato il presupposto individuato dalla Corte Costituzionale e, cioè, quello che” il sindacato, generalista, ricorrente “possa considerarsi organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale nel settore del commercio” il ricorso è stato, pertanto, respinto.
