A cura di Marina Tona
Nelle nostre T&P News di novembre 2022 avevamo già avuto modo di illustrare le prime indicazioni operative fornite dall’INPS con la Circolare del 27 ottobre 2022, n. 122, in relazione alle modifiche apportate dal D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (cd. Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).Tra le modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, si era evidenziata l’estensione del Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti, disciplinata dal nuovo articolo 27 bis del D.Lgs. n. 151/01, che, nello specifico prevede che:
1: Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
2: In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”.
Ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 27-bis, il congedo di cui al comma 1 è, inoltre, fruibile durante il congedo della madre lavoratrice, si applica anche al padre adottivo e affidatario ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo di cui al successivo articolo 28 del medesimo decreto legislativo che così dispone:
“1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre ……”
A distanza di pochi mesi dalla precedente circolare, l’INPS è ritornato sul congedo di paternità con la Circolare del 20 marzo 2023, n. 32 per colmare una lacuna normativa relativa alla mancata armonizzazione degli artt. 54 e 55 in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni. Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, infatti, come si era dato atto, oltre ad apportare una serie di modifiche al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 per quanto riguarda il congedo di maternità e di paternità, il congedo parentale; i congedi per malattia dei figli, il lavoro notturno, il diritto al rientro e conservazione del posto, ha modificato anche il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28 del medesimo Testo Unico. In particolare, l’articolo 54, nella formulazione attuale, integrata a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, prevede che: “1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché’ fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. … omissis …5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo. 6. E’ altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. 7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
… omissis …”
A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, il divieto di licenziamento del lavoratore padre opera, dunque, sia in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis che in caso di fruizione del congedo di paternità di cui all’articolo 28 del Testo Unico. Nulla viene invece specificato per quanto riguarda il caso delle dimissioni. Infatti, il successivo articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che:
- “ In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
… omissis …”
Il comma 2 dell’articolo 55 del TU non opera, dunque, alcuna specificazione in relazione al tipo di congedo di paternità utilizzato.
Con la circolare in esame l’INPS è intervenuto su tale lacuna precisando che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla luce del generico richiamo al “congedo di paternità”, la tutela in caso di dimissioni volontarie deve ritenersi applicabile al lavoratore padre sia in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio ex art. 27 bis del D.lgs n. 151/2001 che in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo ex art. 28 del D. Lgs. n. 151/2001
Precisa, infatti, l’Istituto che: “In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D. lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”.
Per effetto di quanto precisato, quindi, prosegue l’Istituto, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare n. 32/2023, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle nuove indicazioni fornite dall’Istituto.