
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Angelo Di Gioia
Un’interessante applicazione del principio della maggiore probabilità: legittimo il licenziamento del lavoratore recatosi al lavoro in stato di ubriachezza (Tribunale di Roma, sentenza n. 8877 del 16/09/2026)
Con la sentenza n. 8877/2026, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore addetto presso un centro logistico che si era presentato in servizio in evidente stato di ubriachezza.
Al lavoratore era stato contestato di avere interferito con il regolare svolgimento dei briefing di inizio turno, di essersi sdraiato a terra durante il servizio e di avere pronunciato espressioni offensive nei confronti di una collega, oltre che la recidiva per un precedente provvedimento disciplinare riferito a comportamenti analoghi.
Nel corso dell’istruttoria erano emersi elementi contrastanti in merito agli addebiti contestati: da un lato, alcuni testimoni avevano riferito di avere direttamente percepito un forte odore di alcol e avevano confermato la difficoltà nell’eloquio del lavoratore, alcuni comportamenti anomali durante il briefing e le espressioni offensive rivolte a una collega; dall’altro, era emerso che il lavoratore, pochi mesi prima dell’episodio, aveva subito un intervento chirurgico e presentava ancora rilevanti difficoltà nella deambulazione e nel mantenimento della postura eretta. Era risultato, inoltre, che il lavoratore, prima del turno, aveva assunto un farmaco antidolorifico che poteva indurre sonnolenza, capogiri e andatura incerta.
Valutando quanto emerso dall’istruttoria, il Tribunale ha escluso che l’andatura barcollante, la difficoltà a mantenere la posizione eretta e l’esigenza di sdraiarsi a terra potessero, isolatamente considerate, costituire prova sufficiente dello stato di ubriachezza, ma ha dato rilievo alle testimonianze dei colleghi e, sulla base del criterio civilistico del “più probabile che non”, ha ritenuto provato che il lavoratore si fosse presentato al lavoro dopo avere assunto bevande alcoliche e in condizioni incompatibili con il regolare e sicuro svolgimento della prestazione lavorativa.
Per tale ragione, tenuto conto anche della recidiva, il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento e proporzionata la sanzione espulsiva.
La decisione si rileva interessante per le conclusioni a cui è giunto il Giudice in merito alla prova dello stato di alterazione del lavoratore. Come è noto, in materia disciplinare l’onere della prova grava sul datore di lavoro che deve dimostrare la sussistenza degli addebiti.
In alcuni casi, tuttavia, può risultare difficile fornire la prova dell’inadempimento, soprattutto nei casi in cui – come quello esaminato nella sentenza commentata – l’addebito è costituito da uno stato di alterazione psico-fisica del lavoratore.
Al di fuori delle situazioni in cui tale stato sia stato accertato da un medico o attraverso appositi esami (si pensi al test effettuato con l’etilometro dagli agenti di polizia stradale), il datore di lavoro non ha di norma la possibilità di eseguire i suddetti esami e, nel caso affrontato dal Tribunale di Roma, lo stato di alterazione non risultava da alcun esame.
Ciononostante, il Giudice ha ritenuto fondato l’addebito sulla base delle testimonianze rese dai colleghi di lavoro e della valutazione della recidiva, giungendo anche a superare le eccezioni sollevate dalla difesa del lavoratore fondate su pregresse patologie che avrebbero potuto giustificare un andamento barcollante e determinati comportamenti non usuali.
La sentenza appare degna di nota per l’applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” a una fattispecie nella quale l’accertamento probatorio si presentava particolarmente complesso per mancanza di elementi di valutazione oggettivi.
