Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 7 febbraio 2013
Un dipendente, durante l’assenza dal lavoro per infortunio (contusione all’emitorace), ha svolto attività lavorativa a favore di terzi, occupandosi dell’acquisto di tende da sole e del loro montaggio.
La Società – informata di ciò dall’agenzia investigativa che aveva ingaggiato per pedinarlo – gli ha, dapprima, contestato tale circostanza e, poi, intimato il licenziamento per giusta causa, tenuto conto che il dipendente aveva ammesso i fatti contestati.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento irrogatogli, in quanto – a suo dire – illegittimo, poiché: a) egli, durante l’assenza per infortunio, aveva espletato attività lavorativa soltanto in via saltuaria e non continuativa; b) la condotta da lui posta in essere non rientrava tra quelle per cui il CCNL prevedeva il recesso per giusta causa; c) il licenziamento avrebbe avuto, in ogni caso, carattere ritorsivo.
Peraltro, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto detto licenziamento legittimo, evidenziando che l’eventuale svolgimento di attività lavorativa – da parte di un dipendente – in costanza di malattia o infortunio non è, di per sé, vietato, a meno che da ciò si possa desumere la fraudolenta simulazione di una patologia in realtà inesistente, oppure si possa ritenere, in base ad una valutazione ex ante circa la compatibilità tra il tipo di patologia contratta e l’attività espletata, che quest’ultima fosse idonea a pregiudicare o, quantomeno, ritardare la guarigione e, di conseguenza, la ripresa dell’attività lavorativa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che – pur dovendosi escludere la simulazione dell’infortunio, alla luce della documentazione medica prodotta in causa, proveniente da strutture pubbliche e dall’INAIL – l’attività di montaggio di tende da sole, in quanto implicante un notevole sforzo fisico, era stata senz’altro idonea a compromettere la guarigione del dipendente e, quindi, anche il suo tempestivo rientro in azienda.
Su tale presupposto, la sentenza ha affermato che il licenziamento era legittimo, perché il lavoratore, nel dedicarsi a tale attività, aveva gravemente violato i doveri di correttezza e buona fede, nonché gli obblighi di diligenza e fedeltà e, pertanto, aveva leso il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, precisando che a nulla rilevava in senso contrario la circostanza che egli si era occupato del montaggio delle tende da sole soltanto in via saltuaria e non continuativa, essendo sufficiente a concretare la predetta violazione anche un unico giorno di lavoro.
Il Tribunale ha, altresì, sottolineato l’irrilevanza del fatto che la condotta posta in essere dal dipendente non rientrava tra quelle per cui il CCNL prevedeva il recesso in tronco, poiché l’elencazione delle ipotesi di licenziamento per giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non tassativa.
Infine, è stato osservato che la sussistenza – nel caso in esame – di addebiti tali da integrare una giusta causa di recesso rendeva superfluo l’accertamento del lamentato intento ritorsivo, perché quest’ultimo sarebbe stato, in ogni caso, privo del necessario carattere determinante ed esclusivo.
Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani