Computo del periodo di comporto – esclusione assenze per malattia imputabili all’azienda – onere probatorio in capo a lavoratore – sussistenza
(Tribunale Milano 8 febbraio 2013, n. 18)
Il Tribunale di Milano, con sentenza 8 febbraio 2013, n. 18, ha respinto il ricorso di un lavoratore, il quale aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, sostenendo che l’aggravamento della malattia fosse da addebitare alla condotta del datore di lavoro e che i relativi periodi di assenza fossero, dunque, da non computarsi al fine del comporto medesimo.
Il Giudicante, in merito, ha statuito esser onere del lavoratore dimostrare l’imputabilità all’azienda dell’aggravamento delle proprie condizioni di salute e che, nell’ipotesi di specie, non essendo stata raggiunta tale prova, tutte le assenze avrebbero dovuto computarsi ai fini del comporto, con conseguente superamento dello stesso.
Peraltro, il Tribunale non ha neppure accolto l’eccezione del dipendente di mancata indicazione, da parte dell’azienda, del dettaglio dei giorni di assenza nella lettera del licenziamento, ritenendo pacifico che tale informazione era stata già fornita oralmente ed evidenziando, in ogni caso, la correttezza e buona fede datoriale nello svolgimento del rapporto, emergenti anche dal fatto che l’azienda, pur non essendovi tenuta, aveva avvertito il lavoratore sia del prossimo superamento del periodo di comporto, sia della possibilità, per questi, di usufruire di un’aspettativa, ai sensi del CCNL applicabile.
Causa seguita da Vittorio Provera e Andrea Beretta