(Tribunale di Genova, 3 luglio 2013)
Un contratto a termine, stipulato in relazione all’incremento di lavoro derivante dall’acquisizione di importante commessa, è stato impugnato, ritenendone parte ricorrente l’illegittimità a causa della mancata sua adibizione su tale commessa.
In realtà la causale non faceva riferimento allo svolgimento di attività relative alla commessa, bensì a quelle derivanti dall’incremento di lavoro conseguente. Il Giudice, senza effettuare istruttoria, ha premesso che “nel sindacato sulla nullità dell’atto negoziale il Giudice è vincolato alle ragioni d’illegittimità denunciate dall’interessato”.
Conseguentemente, se la ragione dedotta “non è pertinente rispetto a quella posta effettivamente a motivo del termine contrattuale”, la convenuta “è esonerata dall’onere di dimostrarla” e, in mancanza di contestazione dell’effettività della causale dedotta, deve disporsi “la reiezione del ricorso senza necessità d’istruttoria”.
Causa seguita da Stefano Beretta e Orazio Marano