Il collegamento societario è sufficiente a costituire un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro?
Il Tribunale di Milano, con sentenza 15 ottobre 2012, lo ha escluso.
Un quadro, licenziato da una finanziaria con meno di 15 dipendenti, ha lamentato l’illegittimità del licenziamento e chiesto la reintegrazione, asserendo che la datrice di lavoro costituirebbe un unico centro di imputazione del rapporto con altra società industriale, di grosse dimensioni, di cui la prima detiene una partecipazione azionaria.
Il Giudice ha respinto la tesi del dipendente, affermando che quest’ultimo aveva l’onere (che non ha assolto) di dimostrare di essere stato utilizzato in modo promiscuo da entrambe le società, e che tra le stesse esiste una sostanziale unicità organizzativa e amministrativa.
Il Giudice ha anche escluso la domanda di condanna al risarcimento del danno esistenziale da mobbing, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale fattispecie è integrata da comportamenti ostili, reiterati e sistematici, per cui non può riconoscersi in pochi episodi, privi di valenza persecutoria.
(Causa curata da Tommaso Targa)