Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con sentenze 7 maggio 2012 e 15 novembre 2012, che si richiamano al consolidato orientamento in materia della Suprema Corte.
Secondo tali sentenze, il lavoratore che rivendica un inquadramento superiore ha l’onere di elencare analiticamente le mansioni espletate, specificando il grado di autonomia e discrezionalità con cui le svolge, gli eventuali poteri decisionali a lui spettanti e le connesse responsabilità. Deve, quindi: a) offrire la prova documentale o per testi della propria ricostruzione dei fatti; b) effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse; c) infine, argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che deve essere trascritta in ricorso.
In mancanza di tali elementi, il ricorso deve essere rigettato nel merito, allo stato degli atti, per mancato assolvimento dell’onere della prova.
Cause seguite da Tommaso Targa