Tribunale di Siracusa ordinanza ex art 1, comma 49, l. n. 92/2012 del 24 dicembre 2012
Un lavoratore con mansioni di portiere ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo intimatogli e chiesto la reintegrazione ex art. 18 Statuto dei Lavoratori, presupponendo che la Società, sua datrice di lavoro, impiegasse più di 15 dipendenti; nel medesimo giudizio introduceva una pretesa restitutoria.
Il Giudice adito, stante il requisito dimensionale dichiarato da parte ricorrente e l’avvenuto deposito del ricorso dopo l’entrata in vigore della c.d. Riforma Fornero, ha ritenuto di applicare ratione temporis l’art. 1 commi 47 e seguenti legge 92/2012. In sede di costituzione, la Società ha eccepito la carenza del requisito dimensionale e, per l’ipotesi in cui il rito fosse confermato, l’inammissibilità della pretesa restitutoria. In prima udienza, la difesa del ricorrente ha aderito all’eccezione e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in quella sede, in ordine alla questione procedurale, ha precisato che “l’individuazione del rito deve essere operata dal giudice al momento della domanda ed in base alla prospettazione della stessa e non può essere modificata in base alle difese della parte convenuta”. Per l’effetto, ha giudicato nel merito (e respinto) la domanda, secondo il “rito Fornero”, pur in assenza dei presupposti per la sua applicazione (ha cioè adottato una istruttoria sommaria); la domanda restitutoria, attesa l’estraneità al rito applicato, è stata a sua volta dichiarata inammissibile.
Causa seguita da Barbara Fumai