Trib. di Novara, ordinanza 1 novembre 2013
Con ricorso ex art. 1, comma 48, della L. 18 giugno 2012 n. 92 (cosiddetta “riforma Fornero”), un lavoratore ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, lamentando: a) la pretesa violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di buona fede, avendo intimato il licenziamento dopo aver ricevuto una richiesta di aspettativa non retribuita per ragioni di salute; b) l’insussistenza del giustificato motivo addotto; c) l’illegittimità del licenziamento, non essendo stato preceduto dal tentativo di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604/1966 (come modificato dalla “riforma Fornero”).
La società si è costituita rilevando che il lavoratore è stato lungamente mantenuto in servizio, pur dopo il superamento del periodo di comporto, ed invitato dal responsabile del personale ad usufruire di ferie arretrate, permessi e ROL; che la richiesta di aspettativa è stata presentata a mano, molti mesi dopo il superamento del comporto, quando il CCNL di categoria (terziario) prevede che sia formulata a mezzo raccomandata, prima del superamento del comporto; e che il licenziamento è stato intimato prima che il lavoratore si sottoponesse ad un delicato intervento chirurgico che lo esponeva ad un rischio concreto di sopravvivenza, onde consentire ai familiari di percepire immediatamente le spettanze di fine rapporto (senza dover attendere i tempi della eventuale successione ereditaria).
Il Tribunale di Novara ha ritenuto il licenziamento pienamente legittimo, ritenendo il comportamento aziendale pienamente in buona fede.
L’ordinanza ha evidenziato che il datore di lavoro non ha alcun onere di segnalare al dipendente l’imminente superamento del comporto, né è obbligato a concedere ferie, aspettative o permessi che non siano stati chiesti ritualmente, secondo le disposizioni di legge e di contratto, motivando espressamente la richiesta con l’intenzione di evitare il superamento del comporto. Ciò premesso l’ordinanza ha escluso che l’azienda fosse tenuta ad accogliere la tardiva richiesta di aspettativa, tanto più che aveva già suggerito al dipendente (pur non essendo tenuta a farlo) di godere di ferie, permessi e ROL.
L’ordinanza ha, poi, escluso l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 18, comma 7, St. Lav. (come novellato dalla “riforma Fornero”). Tale norma, riferendosi ai licenziamenti intimati in violazione dell’art. 2110 cod. civ., si applica nel caso di licenziamento intimato prima del superamento del comporto, cosa che nel caso di specie non si è verificata.
Infine, l’ordinanza ha escluso l’applicabilità al superamento del comporto dell’art. 7 della l. n. 604/1966 (come novellato dalla “riforma Fornero”) poiché tale norma si applica solo alla differente fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (e tale non è quello di cui si discute). Inoltre, a parte l’intervento chiarificatore della circolare Ministeriale 16 gennaio 2013, il d.l. 28 giugno 2013 n. 76 ha previsto espressamente che la norma in commento non si applica al comporto, e tale intervento normativo deve essere inteso come una interpretazione autentica della norma della “riforma Fornero”.
Causa seguita da Tommaso Targa