(Corte d’Appello di Brescia Sez. Lavoro, sent. n. 304/13)
Un lavoratore, con mansioni di custodia, apparta dei materiali, che poi vengono portati al di fuori delle aree aziendali da un altro dipendente.
Il primo si difende affermando che si tratterebbe di materiali a lui espressamente donati da un terzo ed il secondo, a sua volta, che gli sarebbero stati regalati dal custode.
Entrambi licenziati, in primo grado vedono rigettate le loro domande dal Giudice del Lavoro di Brescia e parallelamente, in sede penale, vengono condannati per furto.
I lavoratori sono, però, poi assolti dalla Corte d’Appello Penale, che aderisce alla tesi del “regalo”.
La Corte d’Appello di Brescia Sez. Lavoro, con sent. n. 304/13, non ha tuttavia ritenuto ciò dirimente, evidenziando che, per come si erano svolti i fatti ed essendo i beni di proprietà aziendale, non poteva mettersi in dubbio la gravità del comportamento dei lavoratori.
In particolare, la Corte Bresciana, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore sulla base di un fatto per il quale sia stata esercitata l’azione penale, il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale ed è quindi abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro, che pure era stato posto in condizione di farlo” (Cass. sez. lav. 13 agosto 2007 n. 17652; conf.Cass. sez. lav. 3 gennaio 2011 n. 37; Cass. sez. lav. 25 gennaio 2008 n. 1661, Cass. sez. lav. 3 ottobre 2007 n. 20731Cass. sez. lav. 9 febbraio 2006 n. 2851), ha evidenziato la propria autonomia nella valutazione del suddetto comportamento ed ha confermato la legittimità del licenziamento.
Causa seguita da Anna Maria Corna