Costituisce giustificato motivo di recesso una significativa riduzione dell’attività dell’impresa, che ha determinato la soppressione di una posizione di lavoro, le cui funzioni sono state in parte diversamente distribuite ed in parte esternalizzate.
Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova, con articolata sentenza n. 200/12 14 novembre 2012.
Un quadro, dipendente di una piccola azienda, ma con più di 15 dipendenti, ha impugnato il licenziamento, assumendo l’illegittimità di questo, perché gran parte delle sue mansioni non sarebbero venute meno, ma sarebbero solo state diversamente distribuite, tra altri dipendenti, in parte della medesima azienda ed in parte della società controllante.
La società convenuta ha segnalato l’elevata contrazione delle commesse e di aver, quindi, messo in atto più azioni volte a ridurre i costi, tra cui la soppressione della posizione del ricorrente, con poi una diversa distribuzione delle sue precedenti mansioni.
Il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso, sottolineando, sulla base di consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che il “licenziamento determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva …. è rimesso alla valutazione del datore di lavoro”, competendo al giudice solo la verifica “dell’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”.
Nel caso concreto è stata ritenuta “effettiva la riorganizzazione aziendale” stante la “avocazione della funzione principale” del ricorrente in capo all’amministratore delegato e “l’affidamento di altre mansioni, peraltro più marginali, ad altri dipendenti, e con esternalizzazione dell’attività commerciale ad altra società”.
La sentenza ha, inoltre, rilevato che il ricorrente neppure aveva indicato altre posizioni di lavoro su cui avrebbe potuto essere ricollocato. Il che, unitamente al fatto che l’azienda, nel frattempo, aveva ulteriormente ridotto il personale, ha portato ad escludere anche la violazione dell’obbligo di repechage.
(Causa curata da Anna Maria Corna)