Tribunale di Milano, 12 novembre 2012
Il licenziamento in prova deve essere impugnato entro 60 giorni? A tale impugnazione deve seguire, nel termine di 270 giorni, il deposito del ricorso?
Entrambi i quesiti hanno risposta affermativa. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con ordinanza 12 novembre 2012 resa nell’ambito di un procedimento ex art. 1, commi 47 e ss.. della riforma Fornero, secondo cui l’art. 32 del Collegato Lavoro si applica ad ogni licenziamento di cui sia denunciata, a qualsiasi titolo, l’invalidità (illegittimità per mancanza di giusta causa o giustificato motivo; nullità per ragioni discriminatorie e/o per violazione del divieto di licenziamento in prossimità del matrimonio o nel periodo di puerperio; invalidità del patto in prova e/o illegittimità del successivo licenziamento, per mancato svolgimento dell’esperimento).
In tutti questi casi e, in particolare, in ipotesi di pretesa illegittimità del licenziamento per mancato superamento della prova, quali che siano i motivi di tale denunciata illegittimità, sul lavoratore incombe il duplice onere di impugnazione, entro 60 giorni, e di deposito del ricorso, entro 270 giorni dall’impugnazione (la fattispecie esaminata dal Tribunale si riferisce ad un licenziamento intimato in vigenza del Collegato Lavoro 2010, prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero. Alla luce della nuova disciplina, il termine per il deposito del ricorso è abbreviato a 180 giorni, con riferimento ai licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 2012).
L’ordinanza ha, altresì, dichiarato inammissibile la domanda, formulata dal ricorrente in via subordinata rispetto a quella di reintegrazione, di risarcimento dei danni conseguenti alla pretesa invalidità del patto di prova: quest’ultima è stata giudicata improcedibile, non potendo essere formulata con il “nuovo” ricorso previsto dalla riforma Fornero.
(Causa curata da Giampaolo Tagliagambe)