Il Tribunale di Milano, con sentenza del 12 dicembre 2012, ha dichiarato la legittimità di una transazione conclusa in sede non protetta dal datore di lavoro e da un lavoratore a tempo determinato, avente ad oggetto l’intercorso rapporto di lavoro e la relativa risoluzione.
Tale principio è stato affermato, nonostante il ricorrente avesse impugnato la validità della suddetta transazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ., che dispone l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni di legge inderogabili e, in quanto tali, indisponibili.
Il Giudice di primo grado, nel motivare la pronunzia, ha rilevato che la transazione in oggetto è sottratta alla disciplina di cui all’art. 2113 cod. civ., poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nella libera disponibilità del lavoratore, il quale – ai sensi dell’art. 2118 cod. civ. – ha “il diritto potestativo di recedere dal rapporto di lavoro e può risolvere consensualmente il rapporto medesimo”.
Causa curata da Orazio Marano e Giuseppe Gemelli