Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 12 maggio 2014
Nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Lo ha ribadito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettando un ricorso proposto da un dipendente che assumeva di essere stato assegnato a mansioni superiori al livello di inquadramento e, quindi, rivendicava il riconoscimento della superiore qualifica e la corresponsione delle correlate differenze retributive.
Nel caso di specie, il lavoratore – pur avendo riportato in ricorso le declaratorie contrattuali del livello di inquadramento e di quello rivendicato – non aveva neppure dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti necessari all’attribuzione della qualifica superiore e, in ogni caso, l’istruttoria testimoniale aveva escluso la sussistenza dei medesimi.
Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani