a cura di Vittorio Provera – Trifirò & Partners Avvocati
Con la sentenza n. 1185 del 21 gennaio u.s., la Cassazione ha statuito che il socio, moroso nel pagamento del debito derivante da sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato, non può essere escluso se è già titolare di partecipazione sociale sin dalla costituzione. Il medesimo è sospeso dal diritto di voto nelle delibere, ma mantiene il diritto di controllo sugli affari sociali.