
Condividiamo l’articolo dell’Avv. Antonio Cazzella, Trifirò&Partners Avvocati, pubblicato su DirittoBancario il 9 Giugno 2025, sul tema del diritto di critica del lavoratore, soffermandosi sul suo fondamento normativo e sui limiti al suo esercizio.
1. Considerazioni generali
Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dall’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell’autonomia del lavoratore (tra le tante, Cass. 3 maggio 2024, n. 11937).
Il controllo del datore di lavoro implica, talvolta, la necessità di valutare l’eventuale rilevanza disciplinare dell’attività svolta dal dipendente e dei comportamenti adottati da quest’ultimo nello svolgimento della prestazione lavorativa.
A tal riguardo, si ricorda il principio secondo cui il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, in quanto un simile obbligo – che non è previsto dalla legge né risulta desumibile dai principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato (tra le tante, Cass. 15 marzo 2023, n. 7467).
Tale principio è stato confermato, anche recentemente, dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Catania, 8 aprile 2025, n. 1546), che, in qualche occasione, ha altresì ricordato come, nel valutare l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, si debba considerare anche il grado di fiducia riposto nel dipendente (Corte Appello di Bologna, 6 marzo 2025, n. 125), in quanto, in tra l’altro, il grado di fiducia è “proporzionale” all’inquadramento del dipendente.
