di Federico Manfredi – Diritto del Lavoro, Memento Più, 07/10/2022
Il recesso intimato per “disfunzione organizzativa” determinata dalla condotta del lavoratore che generi forti tensioni fra il personale sarebbe in astratto qualificabile come fattispecie di legittimo recesso per giustificato motivo soggettivo. L’orientamento inedito, espresso dal Tribunale di Roma, ritiene che sussista in capo al dipendente una precisa obbligazione negativa di astensione dal provocare svalutanti contrasti interpersonali che, se violata, può legittimare il recesso per giustificato motivo soggettivo.