Il trasferimento ai sensi dell’art. 33 l. 104/1992 può essere ottenuto solo se esistono posizioni vacanti nella sede di destinazione

Il trasferimento ai sensi dell’art. 33 l. 104/1992 può essere ottenuto solo se esistono posizioni vacanti nella sede di destinazione

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 03/08/2018
Il trasferimento ai sensi dell’art. 33 l. 104/1992 può essere ottenuto solo se esistono posizioni vacanti nella sede di destinazione

Commento a cura dell’avv. Tommaso Targa

“Con la sentenza in commento, il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda di un lavoratore che, in quanto titolare dei benefici ex art. 33 della l. 104/1992, ha chiesto la condanna dell’azienda ad essere trasferito di sede. La sentenza ha richiamato il tenore testuale della norma secondo cui il trasferimento può essere disposto solamente “ove possibile”. Partendo da tale inciso, essa ha escluso che il lavoratore possa vantare un diritto assoluto ad essere trasferito, in presenza dei presupposti previsti dalla norma di che trattasi per godere dei permessi.” 

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