Illegittima la comunicazione del licenziamento via mail non sottoscritta

Illegittima la comunicazione del licenziamento via mail non sottoscritta

Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Valentina Ruzzenenti, pubblicato il 22 Settembre 2025 su NT+ Lavoro – IlSole24Ore, sul tema della validità di forme adottate dal datore di lavoro in caso di licenziamento.


Il Tribunale di Pavia è recentemente intervenuto sul tema della validità di forme adottate dal datore di lavoro ribadendone i requisiti per la validità del recesso

Il Tribunale di Pavia, con una sentenza del 9 settembre 2025 n. 469, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento comunicato tramite email priva di sottoscrizione. La decisione si inserisce in un quadro normativo già consolidato, che impone la forma scritta per il recesso datoriale, ma chiarisce ulteriormente i limiti di validità legati ai nuovi strumenti digitali.

Nel caso specifico, il datore di lavoro aveva inviato una comunicazione di licenziamento a un indirizzo email non riconducibile al lavoratore e priva di firma. Il Tribunale ha ritenuto che tale modalità non soddisfi i requisiti imposti dall’art. 2 della Legge 604/1966, che richiede un atto formale e sottoscritto.

L’orientamento conferma quanto già affermato dalla Cassazione: il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e sottoscritto da un soggetto autorizzato, pena la nullità dell’atto.

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Punti chiave dell’articolo:

  • Licenziamento: forma scritta obbligatoria
    Deve essere comunicato in forma scritta, come previsto dalla Legge 604/1966. In mancanza, è nullo.
  • Sottoscrizione necessaria
    La comunicazione deve essere firmata dal datore di lavoro o da un suo delegato con poteri formali.
  • Email non firmata = licenziamento invalido
    Una semplice email non sottoscritta e inviata a un indirizzo non riconducibile al lavoratore non è sufficiente a integrare un recesso valido.
  • Recesso come atto recettizio
    Il licenziamento produce effetti solo se effettivamente conosciuto dal lavoratore (artt. 1334-1335 c.c.).
  • Conferma degli orientamenti giurisprudenziali
    La sentenza si allinea alla Cassazione (es. n. 10023/2021) e alla giurisprudenza di merito, che richiedono rigore formale anche con strumenti digitali.

 

 

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