
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Luca Peron pubblicato sul portale NT+ Lavoro – IlSole24Ore
La sentenza del Tribunale di Milano affronta i limiti della somministrazione di lavoro, affermando che anche lo staff leasing deve conservare una natura intrinsecamente temporanea. Il giudizio nasce dal ricorso di una lavoratrice impiegata per oltre 4 anni presso la stessa impresa, prima con contratti di somministrazione a termine e poi a tempo indeterminato, sempre nelle medesime mansioni, fino alla cessazione anticipata della missione.
Il Tribunale ribadisce che la temporaneità va valutata con riferimento al rapporto con l’utilizzatore e che, in assenza di limiti legislativi puntuali, spetta al giudice verificare se la durata della missione sia ragionevole. Tali principi si applicano anche allo staff leasing, la cui stabilità formale non può giustificare utilizzi di fatto permanenti.

