di Federico Manfredi – Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 6/05/2022
La scrittura mediante la quale il lavoratore, a fronte del pagamento di una somma di denaro, dichiari di accettare la stessa a saldo e stralcio senza nulla più a pretendere non può essere considerata una rinuncia o transazione valevole ai sensi dell’art. 2113 cod. civ.; queste le conclusioni cui è giunto il Tribunale del lavoro di Palermo, che ha stabilito che la predetta scrittura sarebbe invece una mera quietanza a saldo.