
di Antonio Cazzella – DB Non solo Diritto Bancario 1/04/2025
Abbiamo il piacere di condividere il contributo dell’Avv. Antonio Cazzella che analizza il tema delle tolleranza nel contesto del rapporto di lavoro, anche alla luce dei più recenti orientamenti di legittimità espressi nella sentenza della Cassazione del 24 Marzo scorso.
1. Considerazioni generali
Nelle vicende del rapporto di lavoro è spesso trattato il tema della “tolleranza”, suscettibile di determinare conseguenze giuridiche secondo l’apprezzamento del Giudice di merito.
La “tolleranza” riguarda, generalmente, un “comportamento” del datore di lavoro, ma può riferirsi anche al dipendente.
Perchè possa configurarsi la “tolleranza” è, talvolta, necessaria una valutazione che coinvolge vari elementi, tra cui le norme del contratto collettivo, le prassi aziendali, la gravità e la frequenza dei comportamenti posti in essere dal dipendente ed altre eventuali circostanze del caso concreto (come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità).
2. I più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità
Un tema frequentemente trattato è quello della tolleranza del datore di lavoro (e dei suoi effetti) rispetto ad un comportamento disciplinarmente rilevante del lavoratore, questione sulla quale si è nuovamente pronunciata, proprio nei giorni scorsi, la Suprema Corte (Cass. 24 marzo 2025, n. 7826).
In particolare, la Corte di Cassazione ha riformato una sentenza che, in grado di appello, aveva confermato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente, che aveva fumato nei pressi dell’area “air side”, violando il divieto di fumo.

