di Federico Manfredi – Guida al Lavoro, 29/06/2022
La Cassazione ha ritenuto il licenziamento proporzionato alla gravità dei complessivi fatti addebitati, in quanto la contestualizzazione della vicenda non legittimava la dipendente ad insultare apertamente ed immotivatamente il datore di lavoro, con oggettivo disvalore aziendale, e conseguente irrimediabile frattura del vincolo fiduciario fra le parti.