Commento a cura dell’avv. Mariapaola Rovetta
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha chiarito ancora una volta l’importanza di distinguere le provvigioni indirette dovute all’agente da quelle dirette.
Le prime come è noto, sono dovute all’agente solo nel momento in cui la preponente opera direttamente nell’area di competenza dell’agente, concludendo anche affari direttamente con i clienti oggetto del mandato dell’agente.
Sono numerose le volte, in cui, nel caso concreto, può crearsi confusione.
Nella fattispecie, il problema è sorto a causa della presenza di cienti cd. Direzionali, ossia gestiti direttamente dalla Preponente a prescindere dall’area di competenza dei singoli agenti.
La Corte, in accoglimento delle censure sollevate nell’interesse della Preponente, ha confermato l’esistenza dei clienti c.d. Direzionali e, come tali, quanto alla conclusione dei relativi affari, curati esclusivamente dall’Azienda, indipendentemente dalle zone di competenza dell’agente. Pertanto, contrariamente a quanto accertato nella sentenza impugnata, le provvigioni indirette non erano dovute.
Peraltro, da un lato la difesa dell’agente non aveva allegato elementi di prova idonei riguardo il particolare tipo di clientela e, d’altro canto, nel corso dell’istruttoria, le deposizioni dei testi avevano efficacemente spiegato come, in relazione ai clienti cd. Direzionali, l’agente potesse solo esercitare un’attività promozionale di illustrazione e di stimolo all’acquisto dei prodotti trattati dalla Preponente, cui era però riservata presso la sua sede/piattaforma centrale la conclusione degli affari trattando con la capofila di tali catene commerciali.
Corte d’Appello di Milano 27 febbraio 2019 – causa seguita da Mariapaola Rovetta e Stefano Trifirò