
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Stefano Trifirò, pubblicato su Corriere Economia del 14 settembre, “Osservatorio Studi Legali”.
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Togliere un incarico non equivale automaticamente a demansionare. Ne è convinto l’avvocato Stefano Trifirò, cofondatore dello studio legale Trifirò & Partners, che spiega come l’articolo 2103 del Codice civile tracci il confine tra il diritto dell’impresa di riorganizzare il lavoro e il diritto del dipendente di non vedere impoverita la propria competenza professionale.
“In questi giorni – afferma l’avvocato – si sente molto parlare di questa norma, ma la sua portata è spesso non compresa, nonostante la stessa ridisegni l’equilibrio tra le necessità produttive dell’azienda e la tutela della professionalità del lavoratore”.
La domanda, apparentemente semplice, è se il datore di lavoro possa togliere a un dipendente un incarico importante e assegnargli nuove funzioni.
“Il limite arriva quando il potere organizzativo si traduce nello svuotamento sostanziale del ruolo. L’art. 2103 c.c., infatti, consente di assegnare al lavoratore mansioni diverse, purché riconducibili allo stesso livello di inquadramento e alla stessa categoria legale delle ultime effettivamente svolte”, chiarisce Trifirò.
Non basta, però, conservare sulla carta qualifica, livello e retribuzione. “Contano le responsabilità effettive, l’autonomia decisionale, i poteri esercitati, la visibilità interna ed esterna e la possibilità di continuare a utilizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienza”, spiega l’avvocato.
È proprio la distanza tra la forma e la sostanza a rendere complessa la valutazione.
“Un incarico può sembrare prestigioso nel titolo, ma essere privo di contenuto concreto. Al contrario, la perdita di una determinata posizione non costituisce necessariamente demansionamento se vengono affidate funzioni reali, coerenti con l’inquadramento e adeguate alla professionalità acquisita”, prosegue Trifirò.
Una questione particolarmente rilevante quando si parla di figure con elevata autonomia, responsabilità o esposizione esterna.
“In questi casi la professionalità non coincide solo con le competenze tecniche. Comprende anche il ruolo esercitato, la capacità decisionale, l’esperienza, le relazioni professionali e il know-how costruito negli anni”, sottolinea Trifirò.
Anche sul fronte del risarcimento, non basta dimostrare che le mansioni siano cambiate. “Il lavoratore deve dimostrare un pregiudizio concreto: impoverimento della professionalità, perdita di opportunità di carriera, lesione dell’immagine professionale o, nei casi più gravi, danni alla salute”, conclude l’avvocato.
