Licenziamento ritorsivo del dirigente: la decisione del Tribunale di Milano

Licenziamento ritorsivo del dirigente: la decisione del Tribunale di Milano

Il licenziamento ritorsivo di un dirigente e la facoltatività del ricorso al Collegio Arbitrale previsto dal CCNL.
Approfondimento dell’Avv. Anna Minutolo – Trifirò & Partners 


 

Ritorsività licenziamento dirigente, facoltatività Collegio Arbitrale

 Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 settembre  2026, n. 4328,  ha ritenuto  ritorsivo  il licenziamento intimato ad un dirigente (Chief Marcheting Officer) per asserita soppressione della posizione, in quanto ha riconosciuto che lo stesso era stato, in realtà,  irrogato in conseguenza al rifiuto del dirigente di accettare un ridimensionamento professionale; il Tribunale ha, altresì, statuito che il mancato ricorso al Collegio Arbitrale ex artt. 19 e 22 CCNL Dirigenti Industria non rende improcedibile il ricorso presentato all’autorità giudiziaria, in quanto  il ricorso alla  predetta procedura arbitrale integra una mera facoltà per il dirigente e non una condizione di procedibilità né un termine di decadenza sostanziale per l’azione giudiziaria ordinaria garantita dall’art. 24 Cost..

Il ricorrente, assunto con qualifica dirigenziale e con l’incarico di International Chief Marketing Officer, ha dedotto che: i)  sin dall’inizio del rapporto, l’organizzazione aziendale si era rivelata profondamente diversa da quella prospettatagli in fase di assunzione, in quanto si era trovato a operare in una struttura nella quale le decisioni strategiche  erano integralmente accentrate in capo all’imprenditore, con conseguente svuotamento dell’autonomia propria del ruolo dirigenziale affidatogli; ii) nel corso del rapporto egli aveva subito continue critiche, contestazioni informali e interventi denigratori da parte dei vertici aziendali e di altri dirigenti della società, sfociati, da ultimo, in contestazioni sempre più frequenti concernenti la sua professionalità, la sua competenza e l’idoneità a ricoprire l’incarico assegnato, pur senza che tali rilievi fossero mai formalizzati mediante l’attivazione di un procedimento disciplinare; iii) poco prima del licenziamento gli era stato prospettato un ridimensionamento del ruolo ricoperto o, in alternativa, l’interruzione del rapporto di lavoro; iv) il licenziamento gli era stato comunicato dapprima oralmente e poi con provvedimento nel quale la società indicava quale ragione del recesso la soppressione della posizione lavorativa di Chief Marketing Officer, ritenuta non più utile all’organizzazione aziendale, motivazione che, però, era apparente e pretestuosa.

La resistente ha eccepito: a) in via preliminare, l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso sul presupposto che il ricorrente non aveva previamente attivato la procedura arbitrale prevista dagli artt. 22 e 19 del CCNL Dirigenti Industria,  che doveva essere ritenuta condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria ; b) nel merito, la legittimità del recesso basato sulla scelta organizzativa di sopprimere la posizione di “International Chief Marketing Officer”, ritenuta non più funzionale all’assetto aziendale.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, sostenendo, in primo luogo, che il CCNL Dirigenti Industria attribuisce al dirigente la facoltà di sottoporre la controversia al Collegio Arbitrale, senza configurare tale strumento quale rimedio obbligatorio o condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria  e che il termine di trenta giorni previsto dalla medesima disposizione  non può essere interpretato quale termine decadenziale incidente sul diritto di adire l’autorità giudiziaria, in quanto attiene esclusivamente all’esercizio della facoltà di promuovere il procedimento arbitrale contrattualmente previsto e non può essere esteso, in assenza di espressa previsione normativa o negoziale, all’azione giudiziaria ordinaria, costituzionalmente garantita dall’art. 24 Cost.

In secondo luogo, il Tribunale ha giudicato ritorsivo il licenziamento intimato al dirigente perché la società non aveva dimostrato che vi era stata una riorganizzazione interna che aveva comportato il concreto venir meno della funzione cui era adibito il lavoratore e perché, dalla documentazione versata in atti, era emerso un diffuso malcontento nei confronti dell’operato del dirigente, accompagnato da ripetute critiche circa le sue capacità professionali e la sua attitudine al ruolo ricoperto, che, però, non avevano portato a contestazioni disciplinari o all’apertura del  procedimento previsto dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, ma piuttosto, alla prospettazione di ridimensionare il suo ruolo o, in alternativa, a quella di risolvere il rapporto di lavoro.

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