Appalto di handling: ammesso l’uso dei palmari del committente

Appalto di handling: ammesso l’uso dei palmari del committente

Legittimo l’appalto di servizi, avente ad oggetto attività di handling logistico, che implica, da parte dell’appaltatore, l’utilizzo del software gestionale e dei relativi palmari (cd. voice) del committente.  

 Tribunale di Latina, sentenza n. 1107/2026


Avv.ti Giacinto Favalli, Francesco Chiarelli e Giuseppe Sacco

 

Con verbale di unico di accertamento, INPS, INAIL ed ITL contestavano ad una Società, cliente dello Studio, in qualità di Committente, la fattispecie della somministrazione irregolare ed il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera in relazione a due contratti di appalto, aventi ad oggetto attività di handling logistico, stipulati dalla Committente con una Società Consortile che, a sua volta, le aveva sub- appaltate ad altre due distinte Società.

Nel ritenere gli appalti illeciti gli Enti imputavano, pertanto, i lavoratori operanti alle dipendenze delle società sub-appaltatrici direttamente in capo alla Committente con le conseguenti richieste contributive previdenziali, assistenziali e sanzionatorie.

Per i fini che qui rilevano nel presente commento, sul versante del requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari la tesi sostenuta dagli Enti si fondava, in estrema sintesi,  sull’assunto che i lavoratori addetti alle operazioni logistiche nel centro di distribuzione della Committente, seppur formalmente assunti alle dipendenze dei sub-appaltatori, fossero in realtà eterodiretti dalla Committente, la quale avrebbe sempre avocato a sé la concreta organizzazione dell’attività appaltata, attraverso una minuziosa e capillare procedimentalizzazione dei servizi logistici nonché attraverso l’uso di uno specifico applicativo  (vale a dire un sistema informativo gestionale in radiofrequenza) che, sfruttando palmari tra loro connessi e affidati ai dipendenti delle appaltatrici nonché ai vari altri utenti del ciclo della logistica e degli approvvigionamenti, consentiva alla committente di gestire e monitorare ogni singola attività di movimentazione della merce.

La Committente, quindi, impugnava il verbale con ricorso in accertamento negativo ex art. 442 c.p.c ed opponeva il conseguente avviso di addebito e la conseguente cartella degli Enti.

Il Tribunale, previa riunione dei diversi procedimenti, aderendo alle difese svolte dalla Committente, con specifico riferimento alla questione qui trattata, rilevava che

l’impostazione ricostruttiva veicolata dal verbale opposto, nell’indugiare massivamente sul rilievo che fosse in realtà la committente -per il tramite del predetto sistema informativo gestionale e della dettagliata predeterminazione delle procedure- a stabilire cosa i dipendenti delle subappaltatrici dovessero fare (ora prelevare un determinato numero di prodotti, ora movimentarli secondo determinate coordinate di stoccaggio o di ventilazione, ora controllarne la pallettizzazione, ecc.), abbia però obliterato un profilo altrettanto essenziale nella organizzazione del servizio, ossia quello del come le attività dovessero essere materialmente realizzate.

Dimensionare la squadra operativa per un determinato turno lavorativo, parametrandola in maniera efficiente al numero di commesse affidate dal sistema informatico per quel turno, oppure controllare che quelle attività venissero poi concretamente svolte senza indugio e senza errori dai lavoratori assegnati, costituiscono -appunto- il come.

E il come diventa un aspetto centrale nell’organizzazione imprenditoriale se si considera che un servizio di logistica così complesso ed articolato non può non essere strettamente procedimentalizzato nei minimi dettagli, per cui i margini di autonomia organizzativa sul cosa e quando debba essere movimentato risultano praticamente -e necessariamente- azzerati.

Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che, anche dall’esame delle previsioni contrattuali, risultava che gli appaltatori avrebbero potuto trarre margine di profitto soltanto laddove fossero riusciti ad organizzare in maniera efficiente il rapporto intercorrente tra risorse umane impiegate, efficacia della loro prestazione professionale e numero di colli da movimentare, nonché assicurando una stretta vigilanza sull’operato dei singoli lavoratori impegnati sul turno, mentre, in mancanza, avrebbero rischiato di realizzare una perdita di gestione.

Secondo il Tribunale “È qui che si ravvisa anche l’ulteriore requisito di genuinità dell’appalto, ossia quello dell’assunzione da parte dell’appaltatore di un effettivo rischio di impresa. Rispetto a questa decisiva attività di ‘dimensionamento’ della squadra di turno e di ‘controllo e vigilanza’ sulla prestazione dei dipendenti assegnati al turno, ovviamente il sistema informatico della Committente non poteva esercitare alcuna ingerenza.

Il Tribunale di Latina, quindi, non avendo ravvisato nemmeno la sussistenza di altri indici sintomatici della non genuinità degli appalti (tra i quali l’esercizio del potere disciplinare da parte della Committente), accogliendo le difese della Committente, ha annullato il verbale unico di accertamento e i conseguenti avvisi di addebito e cartelle.

 

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