L’assicurazione della responsabilità civile (art. 1917 c.c.). Delimitazione del rischio ai fatti accidentali.

L’assicurazione della responsabilità civile (art. 1917 c.c.). Delimitazione del rischio ai fatti accidentali.

La Cassazione – con tre successive decisioni – ha ribadito il suo maggioritario orientamento, secondo cui il fatto accidentale rientra nella nozione “di colpa” e non costituisce un “tertium genus”.

È noto al riguardo come in molte polizze di assicurazione della responsabilità civile (art. 1917 c.c.) è corrente una clausola che subordina l’operatività della garanzia assicurativa ai soli fatti accidentali.

Al riguardo la giurisprudenza ha enunciato due diversi orientamenti, originati – all’evidenza – dal tentativo di accreditare la validità del contratto, sottoponendo ad un’indagine semiotica il termine “accidentale”. In altre parole l’indagine sul significato di questo aggettivo – forzando il criterio di cui all’art. 1362 c.c. – portò al restringimento della sua portata rispetto alla nozione della “colpa”, laddove il fatto pur essendo prevedibile rimaneva incerto nel suo accadimento dannoso (Cass. 4.2.1992 n. 1214, Cass. 30.4.1981 n. 20652).

Siffatta lettura è stata contraddetta dalle più recenti decisioni (in linea con autorevole dottrina).

In particolare la Suprema Corte (sentenza 29.7.2022 n. 23762; Cass. 27.6.2023 n. 18320 e Cass. 12.2.2024 n. 6523) ha enunciato il principio secondo cui un’assicurazione della responsabilità civile che descrivesse il rischio assicurato limitandolo ai casi fortuiti sarebbe un’assicurazione senza rischio e perciò nulla ex art. 1895 c.c., giacchè da un fortuito o forza maggiore (tale è ritenuta l’accezione di accidentalità nel lessico accreditato dai migliori dizionari) nessuna responsabilità può sorgere in capo all’assicurato (ex art. 1917 c.c.), in quanto sono dallo stesso esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (ex art. 1229 – 1900 – 2952 c.c. e 798 cn).

Come – peraltro – si è sopra accennato la migliore dottrina (per tutti: Antonio La Torre “in L’Assicurazione nel codice” – Giuffrè 2018 pag. 333) ha ritenuto che se per “fatto accidentale” si intende un danno commesso dall’assicurato, dovuto a caso fortuito od a forza maggiore, l’obbligazione dell’assicuratore comunque non sussisterebbe, perché non verrebbe in rilievo alcuna responsabilità dell’assicurato; in questo caso, la clausola che limita la copertura assicurativa ai «fatti accidentali» è inutile. Se, invece, per «fatto accidentale» si intende un danno commesso dall’assicurato dovuto a colpa, l’obbligazione dell’assicurato comunque sussisterebbe, perché altrimenti il contratto sarebbe nullo per mancanza di causa (infatti a fronte dell’obbligo di pagare il premio non vi sarebbe alcuna obbligazione dell’assicuratore; non quella di tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dei danni dolosi, perché esclusa dalla legge; non quella di tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze di danni colposi, perché esclusa dal contratto (cfr. Cass. 11.8.2017 n. 20070).

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