
Togliere un incarico non significa necessariamente demansionare: i confini del potere organizzativo dell’impresa
L’avv. Orazio Marano dello Studio Trifirò & Partners analizza l’art. 2103 del Codice Civile alla luce della recente ordinanza del Tribunale di Roma sul caso Ranucci–RAI: tra libertà organizzativa, tutela della professionalità e divieto di discriminazione.
Togliere a un lavoratore un incarico importante non equivale automaticamente a demansionarlo. È questo uno dei principi che emergono dal dibattito giuridico riacceso dalla recente ordinanza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2026, relativa alla controversia tra il giornalista Sigfrido Ranucci e la RAI.
Come osserva l’avv. Marano, l’articolo 2103 del Codice Civile è oggi al centro dell’attenzione, ma la portata della norma non è sempre correttamente compresa. La disposizione disciplina un equilibrio particolarmente delicato: da un lato, il diritto dell’impresa di organizzare e modificare le proprie strutture; dall’altro, il diritto del lavoratore a non subire un illegittimo impoverimento della propria posizione professionale.
Il potere dell’impresa di modificare ruolo e mansioni
La domanda è apparentemente semplice: un datore di lavoro può revocare un incarico di particolare rilievo e assegnare al dipendente funzioni e mansioni differenti?
In linea generale, sì. Il datore di lavoro dispone di un potere organizzativo che comprende anche la possibilità di modificare gli incarichi e le mansioni. Questo potere, tuttavia, incontra precisi limiti di legge e, quando applicabili, ulteriori garanzie previste dalla contrattazione collettiva.
L’art. 2103 c.c., nella formulazione introdotta dal Jobs Act, consente infatti l’assegnazione a mansioni diverse, purché riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, salve le specifiche ipotesi nelle quali la legge ammette modifiche anche verso mansioni inferiori.
L’avv. Marano evidenzia come la riforma abbia modificato profondamente la disciplina precedente, che attribuiva un rilievo centrale all’equivalenza professionale delle mansioni. Oggi il riferimento normativo generale è soprattutto al livello di inquadramento e alla categoria legale. Non si può, quindi, continuare ad applicare automaticamente il criterio dell’equivalenza sostanziale come se la riforma non fosse intervenuta.
La differenza tra qualifica formale e contenuto effettivo dell’incarico
Ciò non significa, tuttavia, che sia sufficiente conservare formalmente qualifica e retribuzione per escludere qualsiasi illegittimità.
Occorre verificare quali mansioni vengano concretamente attribuite al lavoratore e dal medesimo svolte, nonché se queste siano riconducibili al livello contrattuale e non meramente apparenti.
Un incarico può conservare un titolo prestigioso, ma risultare privo di responsabilità reali. Al contrario, la perdita di una determinata posizione, anche particolarmente visibile, non determina necessariamente un demansionamento quando al lavoratore vengano assegnate altre funzioni effettive e legittimamente riconducibili al suo inquadramento.
La valutazione diventa particolarmente delicata per i lavoratori che ricoprono posizioni di elevata responsabilità, autonomia o esposizione mediatica.
In questi casi, la professionalità si esprime anche attraverso l’esercizio di poteri decisionali, le responsabilità assunte, l’esperienza maturata e le relazioni professionali costruite nel tempo. Sono elementi che possono assumere rilievo nella valutazione concreta della vicenda, soprattutto quando trovino specifica tutela nelle disposizioni contrattuali applicabili.
Il caso Ranucci–RAI: cosa ha stabilito il Tribunale
L’ordinanza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2026 offre un esempio significativo della complessità di queste valutazioni.
La controversia riguardava la decisione della RAI di revocare a Sigfrido Ranucci l’incarico di autore e conduttore della trasmissione Report, prospettandogli differenti collocazioni professionali.
Il Tribunale, pronunciandosi in sede cautelare, ha respinto la domanda del giornalista, senza tuttavia formulare un accertamento definitivo sulla legittimità di ogni possibile futura assegnazione.
Secondo l’avv. Marano, è importante distinguere il contenuto effettivo della decisione dalle interpretazioni che possono esserne date. Il Tribunale non ha affermato che il datore di lavoro possa liberamente svuotare un ruolo professionale. Ha invece esaminato la specifica vicenda alla luce degli elementi acquisiti nel procedimento, di quanto emerso in sede di interrogatorio delle parti e dei limiti propri del giudizio cautelare.
Un passaggio particolarmente interessante riguarda la contrattazione collettiva.
Nel rapporto di lavoro esaminato, infatti, la disciplina contrattuale integrativa RAI–Usigrai prevede una protezione della professionalità più ampia rispetto a quella ordinariamente ricavabile dall’attuale formulazione dell’art. 2103 c.c..
Si tratta di un punto di notevole interesse: la legge stabilisce una disciplina generale, ma la contrattazione collettiva può prevedere garanzie migliorative. Di conseguenza, per valutare un mutamento di mansioni non basta richiamare astrattamente l’art. 2103 c.c.; occorre esaminare anche il contratto collettivo e gli eventuali accordi integrativi applicabili.
Nella specifica vicenda, il Tribunale ha inoltre rilevato che non era ancora possibile accertare in concreto un demansionamento, non essendo stata effettivamente assunta una delle nuove posizioni prospettate.
Le lamentate pressioni politiche e la valutazione del giudice
La vicenda presenta anche un ulteriore profilo, distinto da quello delle mansioni: il rapporto tra autonomia organizzativa, libertà editoriale e divieto di discriminazione.
Il Tribunale ha, sul punto, evidenziato che l’esistenza delle lamentate pressioni politiche esterne, in assenza di prova (nel caso di specie non fornita) dell’incidenza determinante delle stesse sulla decisione aziendale, non consente di configurare la stessa come discriminatoria.
Ha invece attribuito rilievo alle documentate tensioni interne (confermate da entrambe le parti in sede di interrogatorio) e alle conseguenti necessità di carattere organizzativo poste alla base del provvedimento aziendale.
Come sottolinea l’avv. Marano, la libertà di iniziativa economica, riconosciuta dall’art. 41 della Costituzione, non sottrae le decisioni organizzative al controllo del giudice. Quest’ultimo può verificarne la legittimità e accertare l’eventuale presenza di ragioni discriminatorie o illecite. Ma tale valutazione deve fondarsi sugli elementi di prova, distinguendo le pressioni esterne dalla loro effettiva incidenza causale sulla scelta datoriale.
La decisione richiama inoltre l’art. 2087 c.c., ricordando che il datore di lavoro deve tutelare la salute e l’integrità psicofisica di tutti i lavoratori coinvolti nell’organizzazione, anche in presenza di conflitti interni.
Quando il demansionamento può comportare un risarcimento
Un ultimo aspetto riguarda le conseguenze dell’eventuale illegittima modifica delle mansioni.
Il riconoscimento di un demansionamento non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento per qualsiasi pregiudizio lamentato. Il lavoratore deve allegare e provare il danno effettivamente subito, anche attraverso presunzioni fondate su circostanze concrete.
Il pregiudizio può consistere, ad esempio, nella perdita o nel deterioramento di competenze professionali, nella compromissione di opportunità di carriera oppure, quando ne ricorrano i presupposti, nella lesione dell’immagine e della reputazione professionale. Possono assumere rilievo anche conseguenze sulla salute, purché adeguatamente dimostrate.
Resta distinta la possibilità di ottenere tutela contro l’assegnazione illegittima delle mansioni, indipendentemente dalla prova di uno specifico danno risarcibile.
Il principio da ricordare
Per l’avv. Marano, la questione fondamentale non è stabilire se un incarico sia importante o prestigioso, ma verificare se la sua revoca e l’eventuale nuova assegnazione rispettino la legge, la contrattazione collettiva e i divieti di discriminazione.
Il potere organizzativo dell’impresa non è illimitato, ma neppure il lavoratore ha, in via generale, un diritto assoluto alla conservazione di ogni singolo incarico. Il punto di equilibrio è da individuarsi nella legittimità dell’assegnazione delle nuove mansioni, tenuto conto delle previsioni di legge, delle garanzie contrattuali e della concreta verifica del contenuto delle attività attribuite e quindi svolte dal dipendente.
È questo, al di là delle contrapposizioni politiche e mediatiche (e della strumentalizzazione che se ne fa), il contributo più interessante che la recente vicenda Ranucci–RAI offre ad una tematica di particolare rilevanza in ambito giuslavoristico.
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza 9 ottobre 2026, R.G. 30217/2026.
Avv. Orazio Marano, Partner T&P
