
A cura di Barbara Fumai
Con ordinanza n. 28594/24, pubblicata il 6 novembre 2024, la Suprema Corte ha confermato il suo consolidato orientamento in base al quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
La causa aveva visto il Giudice del Lavoro di Rovereto dare ragione al contribuente, assistito dallo Studio, sulla base del citato orientamento di legittimità.
La Corte d’Appello di Trento, adita da INPS, aveva rovesciato la sentenza di primo grado, affermando che – anche ammesso che la decorrenza del termine fosse corretta – il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso, in quanto, nella fattispecie, il contribuente non aveva compilato il Quadro RR nella dichiarazione dei redditi. Tale mancanza, a giudizio della Corte di merito, avrebbe rappresentato un doloso occultamento del credito contributivo che, ai sensi dell’art. 2941 cod. civ. n. 8, determina la sospensione della decorrenza della prescrizione “sino alla sua scoperta”.
La Corte di cassazione, invece, confermata la decorrenza del termine di prescrizione dal fatto costitutivo del diritto, ha escluso qualsiasi automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR e la prova del dolo, affermando che l’Istituto Previdenziale avrebbe dovuto portare altri elementi a comprova del doloso occultamento del credito da parte del contribuente. Nella fattispecie, come è stato rilevato dal contribuente, INPS non aveva allegato alcun elemento, né dedotto alcun capitolo di prova a sostegno della sua tesi, tanto che non era stato svolto in proposito alcun accertamento nei precedenti giudizi di merito.
La sentenza della Corte d’Appello di Trento è stata, quindi, cassata con rinvio, anche sulla determinazione delle spese di lite, alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione ed il giudizio è stato da poco riassunto.