a cura di Luca D’Arco
Tra le novità più significative ed attese del DDL “Collegato Lavoro” attualmente al vaglio del Senato, figura l’art. 19 che introduce una nuova eccezione (il comma 7 bis) all’art. 26 del Dlgs n. 151/2015, articolo quest’ultimo che rendeva obbligatoria la modalità telematica delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ai fini dell’efficacia delle stesse, fatte salve quelle intervenute in sede protetta (ex art. 2113 c.c.) o avanti le apposite commissioni di conciliazione o relative al rapporto domestico.
Mancava infatti una disciplina specifica per l’ipotesi, tutt’altro che infrequente, in cui il lavoratore si assentasse ingiustificatamente per lungo periodo (ovvero non convalidasse le dimissioni non presentandosi comunque al lavoro). In tale evenienza il lavoratore risultava ancora formalmente alle dipendenze del datore che non aveva altra alternativa – per porre termine al rapporto di lavoro – che licenziarlo disciplinarmente e restando in tal modo soggetto al conseguente pagamento del ticket previsto dall’art. 2 delle L.n. 92/2012 ed ai rischi e costi ulteriori connessi con una eventuale impugnazione del recesso.
Tale carenza normativa aveva altresì determinato un abuso da parte dei lavoratori che restando assenti senza giustificazione per molti giorni, costringendo il datore a licenziarli, beneficiavano indebitamente della NASPI (con maggiori oneri non dovuti a carico dell’INPS e quindi della collettività) di cui non avrebbero invece avuto diritto ove si fossero validamente dimessi (in assenza di giusta causa).
Il testo all’esame del Senato del DDL prevede all’art. 19 che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
La formulazione dell’articolo in commento non chiarisce se il termine previsto dalla contrattazione collettiva sia quello già stabilito dai vari CCNL per l’ipotesi di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata prolungata, oppure se sarà necessaria una nuova e specifica contrattuale che qualifichi un determinato numero di giorni di assenza ingiustificata come manifestazione presuntiva di volontà del lavoratore a recedere e che quindi sino ad allora debba attendersi almeno 15 giorni prima di considerare risolto il rapporto di lavoro.
Tuttavia non si tratta di un automatismo per il solo fatto dell’assenza essendo invece stabilito l’obbligo per il datore di lavoro (che intenda avvalersi di tale previsione) di dare comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Spetterà quindi all’Ispettorato verificare la comunicazione del datore e quindi se il lavoratore è stato effettivamente assente ingiustificato oltre i termini previsti così da limitare il rischio di abusi. Va però evidenziato che la formulazione della norma indica il controllo come una mera possibilità e non un obbligo da parte dell’Ispettorato.
Sempre con la finalità di limitare eventuali abusi è, altresì, prevista la possibilità per il lavoratore di contestare la comunicazione del datore e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, dimostrando l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la propria assenza.
Non sono tuttavia indicate le modalità né i termini di esercizio di tale potere di contestazione, né avanti quale autorità (l’Ispettorato’ oppure il Giudice del lavoro) né entro quando deve essere esercitato, considerato che ad esempio per l’impugnazione del licenziamento (ovvero delle fattispecie stabilite dalla L..n. 183/2010) il termine decadenziale è di 60 giorni. Tale carenza renderebbe incerta l’effettiva e definita cessazione del rapporto di lavoro posto che il lavoratore potrebbe contestare entro il ben più ampio limite prescrizionale ordinario.
Ci si augura che nell’ambito della stesura definitiva vengano forniti i chiarimenti.