
A cura di Damiana Lesce
In tema di appalto, l’art. 29 del D.lgs. 276 prevede la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché a tutti quei soggetti il cui contratto di subappalto dipenda dall’appalto principale per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 ha introdotto importanti modifiche al previgente testo dell’art. 29 introducendo, tra l’altro, il comma 1 bis in forza del quale gli appaltatori e i subappaltatori sono tenuto a riconoscere al personale un trattamento economico complessivo che non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali maggiormente applicati nella zona e nel settore connesso alle attività appaltate. Tale nuova previsione avrà un impatto significativo nella gestione degli appalti per le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché, potenzialmente, anche per le aziende committenti in ragione del vincolo di solidarietà. Come noto, in caso di responsabilità solidale due o più soggetti sono chiamati a rispondere per una stessa obbligazione e il creditore ha la facoltà di chiedere l’adempimento della prestazione ad uno solo dei debitori. Ciò significa, nel caso in esame, che la nuova previsione di cui comma 1 bis dell’art. 29 D.lgs. 276/20023, costituisce una ulteriore e potenziale fonte di responsabilità patrimoniale del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Scopo pregevole della norma è quello di scoraggiare o comunque contrastare i fenomeni di dumping contrattuale. Allo stato, tuttavia, la stessa presenta alcune questioni aperte:
– l’ambito di applicazione. La legge fa riferimento “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto” senza alcuna specifica, dunque, sulla forma contrattuale del rapporto professionale. Per ipotesi, quindi, la stessa dovrebbe trovare applicazione anche ai lavoratori autonomi se non anche a quelli somministrati impiegati nell’appalto;
– l’individuazione del contratto collettivo nazionale e territoriale. Il Legislatore non ha operato il consueto rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, introducendo la definizione di “maggiormente applicati” nella zona e nel settore. In attesa di auspicati chiarimenti, non risulta di immediata e/o univoca comprensione cosa si intenda per zona e quali siano i criteri per individuare i contratti collettivi maggiormente applicati.
Peraltro, il comma 1bis non impone l’applicazione (integrale) di un altro contratto collettivo tra quelli “maggiormente applicati” ma solo di garantire un trattamento economico complessivo non inferiore. Ferma, dunque, la libertà di scelta del contratto collettivo applicato dall’appaltatore o subappaltatore, in concreto si porrà il tema di criteri di valutazione di equivalenza del trattamento economico complessivo del contratto collettivo liberamente scelto rispetto a quello previsto dai contratti maggiormente applicati.