A cura di Alice Testa
Il lavoratore dimissionario non perde il diritto alle ferie ed alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva. La perdita del diritto alle ferie può, infatti, verificarsi solo quando il datore di lavoro fornisca la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie avvisandolo che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perdute al termine del periodo di riferimento o di un periodo autorizzato.
Questo è il principio espresso dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 32807 del 27 novembre 2023. La vicenda riguardava un dirigente medico che, dopo essersi dimesso, conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera lamentando il mancato pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sia il Tribunale di primo grado che poi la Corte di Appello rigettavano il ricorso promosso dal dipendente. La Corte territoriale, in particolare, motivava il rigetto rilevando, da un lato, come il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute dovesse ritenersi in parte prescritto, dall’altro lato, come le sopravvenute dimissioni presentate dal lavoratore implicassero una rinuncia alle ferie.
Ad avviso dei Giudici di Appello, infatti, operando il divieto di monetizzazione di cui alla Legge n. 135/2012, con le dimissioni il dipendente aveva rinunciato alle ferie non ancora prescritte e, in ogni caso, rassegnando le dimissioni, lo stesso non aveva posto l’Azienda Ospedaliera nella condizione di fargli smaltire i giorni arretrati.
Di diverso avviso la Cassazione che ha, invece, accolto il ricorso promosso dal dipendente.
Il ragionamento della Suprema Corte muove dall’esigenza di dare continuità all’indirizzo di legittimità già consolidato e che si pone in conformità con i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
In ottemperanza a tale orientamento, la perdita del diritto alle ferie può verificarsi soltanto qualora (1) il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente); (2) tale invito sia stato formulato in modo accurato e comunque in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare al lavoratore il riposo ed il relax cui sono finalizzati; (3) il datore abbia specificato che, in caso di mancata fruizione, le ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento.
Richiamati i predetti principi, chiarito come nessun valore di rinuncia all’indennità sostitutiva delle ferie possa essere attribuito automaticamente alle dimissioni del dipendente, la Cassazione ha rilevato come nel caso di specie la stessa Corte di Appello avesse chiarito che era stata l’Azienda a creare “colpevolmente” i presupposti per la mancata fruizione delle ferie spettanti.
Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale anche per la liquidazione delle spese di legittimità.