
A cura di Barbara Fumai
Gli effetti del cambiamento climatico possono avere ricadute anche sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, come dimostrano gli infortuni sul lavoro dovuti alle ondate di calore estreme verificatesi questa estate.
Anche alla luce di tali drammatici eventi è intervenuto il Governo, con il Decreto Legge n. 98, c.d. “decreto-caldo”, introducendo misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di eventi climatici estremi.
Il decreto è stato convertito con la L. n. 127/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2023 ed ora è legge. La richiamata disciplina individua due ambiti di intervento, uno relativo all’estensione degli ammortizzatori sociali in alcuni dei settori più esposti; l’altro, volto all’individuazione di misure per la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
La normativa mira a favorire l’intesa del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro con le Parti sociali, al fine di predisporre linee guida e procedure condivise per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In quest’ottica, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un’informativa con alcune significative indicazioni per la gestione delle attività (sia in ambienti indoor, che outdoor) che vedono coinvolti lavoratori potenzialmente esposti a temperature elevate temperature (soprattutto nel periodo estivo), informativa che potrà fungere da paradigma per le future intese tra Ministeri e Parti sociali.
Tale informativa prevede, da parte del datore di lavoro, la preventiva valutazione dei rischi dovuti ad ondate di calore e temperature alte o percepite tali, nonché degli effetti sulla salute dei lavoratori. Le indicazioni fornite dal vademecum ministeriale al datore di lavoro annoverano azioni quali, tra le più importanti, una costante azione di monitoraggio, la verifica dell’insorgenza di sintomi di stress da caldo e colpo di calore e la previsione di procedura di emergenza da attivare tempestivamente; la previsione di una adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi da “caldo estremo”, con l’indicazione delle procedure da seguire e dei comportamenti da adottare; la messa a disposizione del lavoratori e la facile accessibilità di acqua potabile e per rinfrescarsi; l’adozione di indumenti da lavoro e DPI (quando previsti) adeguati alle alte temperature; la programmazione dell’attività e del modello organizzativo dell’impresa tenendo conto delle condizioni meteo-climatiche, con la predisposizione di turni tra i lavoratori per ridurre e diversificare l’esposizione individuale al “caldo estremo”; l’introduzione di più pause, anche brevi, ma frequenti, etc.
Per quanto concerne invece gli ammortizzatori sociali, l’art. 1 del decreto legge sancisce che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le imprese che operano nel settore edile, lapideo e delle escavazioni potranno richiedere l’integrazione salariale ordinaria (cd. CIGO) relativa a più periodi non consecutivi derogando alla durata massima prevista di 52 settimane nel corso del biennio (cfr. art. 12, co. 2, D. Lgs. 1418/2015).
Tale deroga è ammessa per i periodi caratterizzati da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
L’art. 2 del decreto legge, invece, prevede l’applicabilità, fino al 31 dicembre 2023, del trattamento dell’integrazione salariale per i lavoratori, quali dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), in caso di eccezionale emergenza climatica e non solo per l’interruzione per l’intera giornata come sarebbe invece previsto a regime. A tali trattamenti di integrazione salariale si può accedere quando le temperature registrate superano i 35° centigradi, ma anche quando siano “percepite” così elevate.
Le parti sociali hanno accolto con favore l’estensione degli ammortizzatori sociali, pur evidenziando che rimangono escluse dalla modifica altre categorie di lavoratori a rischio e hanno sottolineato la soprattutto la necessità di intervenire con misure urgenti – ma anche cogenti, attesa la natura solo programmatica dell’attuale vademecum – al fine di tutelare la salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro, agendo soprattutto a livello locale ed aziendale, così da poter intervenire in modo efficace e diversificato a seconda delle necessità delle singole realtà aziendali, o comunque, locali.