Di Marina Tona e Noemi Spoleti
Secondo le nuove disposizioni del DPCM 17 dicembre 2021, i datori di lavoro – privati e pubblici – devono controllare il green pass dei lavoratori anche se questi ne hanno previamente consegnato una copia.
È quanto stabilito dall’art. 1 lett. g) del nominato DPCM, a mente del quale il controllo – sulla cui frequenza non ci sono specificazioni – ha per oggetto la “perdurante validità della certificazione”, proprio in ragione del fatto che lo stesso DPCM stabilisce che la certificazione verde perde validità in caso di:
– positività del titolare;
– se la certificazione è stata rilasciata o ottenuta in maniera fraudolenta;
– se la relativa partita di vaccino risulta difettosa.
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