Il dipendente danneggiato dal datore è sempre privo di responsabilità?

Il dipendente danneggiato dal datore è sempre privo di responsabilità?

Condividiamo l’articolo dell’Avv. Antonio Cazzella, Trifirò&Partners Avvocati, pubblicato su DirittoBancario l’8 Settembre 2025 e che analizza la possibile responsabilità in capo al dipendente pur danneggiato da comportamenti illegittimi del datore.


1. Premessa

Nell’ambito del rapporto di lavoro possono insorgere conflittualità suscettibili di determinare nei confronti del dipendente un danno, che presuppone una responsabilità in capo al datore di lavoro.

In tali casi, può talvolta configurarsi anche una responsabilità del dipendente danneggiato, che rende necessario valutare quali siano le conseguenze sul piano giuridico.

Per rispondere alla domanda è preliminarmente opportuna una breve disamina delle fattispecie più frequentemente esaminate in sede giudiziaria.

 

2. Mobbing, Straining, Bossing e Stalking.

La giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi in cui il lavoratore può subire comportamenti illegittimi.

Ad esempio, anche recentemente, è stato affermato che è configurabile il mobbing – fattispecie non tipizzata legislativamente, ma elaborata dalla giurisprudenza muovendo dalle prescrizioni dell’art. 2087 c.c. (si tratta di “una nozione di tipo medico – legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici”: Cass. 7 giugno 2024, n. 15957) – ove ricorra un elemento “obiettivo”, consistente nella pluralità di comportamenti pregiudizievoli per la persona, e quello “soggettivo” dell’intento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 12 maggio 2025, n. 12518).

Il bossing è una sottocategoria del mobbing, che si verifica quando le condotte vessatorieprovengono direttamente dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico (la giurisprudenza, infatti, ha già da tempo definito il bossing come una fattispecie di “mobbing verticale”: tra le tante, si ricorda Cass. 8 aprile 2022, n. 11521).

È configurabile lo straining (nozione giurisprudenziale elaborata per disciplinare situazioni simili al mobbing, ma meno gravi e strutturate) quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie e le stesse siano quindi limitate nel numero (Cass. 12518/2025, cit.).

Resta confermato, anche alla luce di recenti orientamenti della giurisprudenza, che l’onere di provare i comportamenti illegittimi dedotti (nonché l’eventuale danno) spetta al lavoratore (Cass. 14 novembre 2024, n. 29400).

Sotto un profilo più specificamente penale si ricorda lo stalking, fattispecie tipizzata penalmente dall’art. 612-bis c.p., configurabile anche sul luogo di lavoro (c.d. “workplace stalking”).

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