Il trasferimento per incompatibilità ambientale

Il trasferimento per incompatibilità ambientale

Il contributo dell’Avv. Antonio Cazzella, pubblicato su DirittoBancario, analizza il trasferimento del lavoratore per incompatibilità ambientale alla luce della recente sentenza della Cassazione (n. 4198 del 25 febbraio 2026).
L’autore, nell’analizzare la disciplina di cui all’art. 2103 C.c., ricorda come tale istituto non abbia natura disciplinare e sia legittimo solo in presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive. In tale contesto evidenzia come la conflittualità tra lavoratori possa integrare le citate esigenze, giustificando il trasferimento quale strumento di garanzia del corretto funzionamento dell’unità produttiva.


 

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1. Premessa

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4198 del 25 febbraio 2026) è l’occasione per approfondire il tema del trasferimento per incompatibilità ambientale, la cui peculiarità consiste nel fatto che tale provvedimento rappresenta un legittimo strumento per gestire situazioni di accesa conflittualità tra i lavoratori, che impediscono un sereno svolgimento della prestazione.

Preliminarmente, è opportuno un breve cenno alla disciplina generale del trasferimento, tipica estrinsecazione del potere organizzativo del datore di lavoro (tutelato costituzionalmente dall’art. 41) e regolato da una specifica norma (art. 2103 c.c.), secondo cui il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Anche successivamente al d.lgs. n. 81/2015, che ha apportato modifiche all’art. 2103 c.c., la disciplina del trasferimento (attualmente illustrata nel comma 8) non ha subito modifiche rispetto al passato se non quella della sua “collocazione” nell’articolo 2103 c.c., il che ne ha determinato un sostanziale “rafforzamento sistematico”, poichè l’interpretazione giurisprudenziale, consolidatasi negli anni, è rimasta valida.

Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, la riforma del 2015 non ha ampliato la nozione di trasferimento sino a ricomprendere qualsiasi cambiamento definitivo del luogo di lavoro, ferma restando l’irrilevanza del “criterio mitigante” dello spostamento territoriale quando la distanza sia minima (non potendo quindi soccorrere – al fine di una differente qualificazione giuridica del provvedimento – tale criterio).

Per valutare la legittimità di un trasferimento occorre, quindi, accertare se, effettivamente, si tratti di un trasferimento (o di altro provvedimento che determini un mutamento non definitivo del luogo di lavoro, come, ad esempio, un distacco) nonché se sia configurabile, quanto alla sede di destinazione, un’unità produttiva differente da quella di provenienza (essendo pacifico che un mutamento definitivo del luogo di lavoro non è, di per sé, idoneo a configurare un trasferimento se attuato nell’ambito della stessa “unità produttiva”).

 

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