
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di: comportamento antisindacale (costituzione di una RSA e diritto di indire assemblee), rapporto di lavoro subordinato in ambito giornalistico, licenziamento per giusta causa, licenziamento per ragioni economiche, maturazione delle ferie nel periodo di sospensione cautelare del dipendente coinvolto in processo penale.
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.
Il Tribunale di Perugia, nell’ambito di un procedimento ex art. 28 Stat. Lav. per condotta antisindacale, ha rigettato il ricorso pronunciandosi sulla portata dell’art. 19 Stat. Lav. (costituzione di una RSA) a seguito del recente intervento della Corte Costituzionale, soffermandosi, in particolare, sui requisiti da valutare al fine di ritenere un sindacato comparativamente più rappresentativo (Tribunale Perugia, 16 gennaio 2026).
Sempre in un procedimento ex art. 28 Stat. Lav., è stato rigettato il ricorso di un’organizzazione sindacale, priva di rappresentanti in azienda, che rivendicava il diritto di indire assemblee; il Tribunale ha affermato, considerando anche le previsioni del CCNL, che si deve riconoscere l’esercizio dei diritti sindacali solo a quelle organizzazioni i cui rappresentanti siano stati eletti nella RSU presente in azienda.
Nella fattispecie, l’iniziativa della O.S. ricorrente sarebbe stata legittima solo se avesse avuto un proprio rappresentante nella RSU “o, comunque, se avesse indetto l’assemblea tramite la RSU, coinvolgendola anche solo formalmente” (Tribunale Pisa, 21 gennaio 2026).
Nel rigettare il ricorso di un lavoratore, la Corte di Cassazione ha illustrato e ribadito i principi in base ai quali il rapporto di lavoro con un giornalista può ritenersi subordinato (Cass. 20 gennaio 2026, n. 1222).
La Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore per giusta causa, rilevando che una “sistematica e diffusa carenza” nello svolgimento delle mansioni può determinare un “rischio qualificato in capo all’azienda”, evidenziando, inoltre, che ai fini disciplinari può sussistere una differenza tra un comportamento negligente ed uno omissivo (Corte Appello Venezia, 31 dicembre 2025, n. n. 823).
Il Tribunale di Parma, quanto alle ragioni poste a fondamento di un licenziamento per ragioni economiche, ha rilevato che, qualora la ragione tecnico-organizzativa addotta a fondamento del recesso sia effettivamente sussistente e trovi una razionale giustificazione nelle esigenze aziendali, risulta ultronea l’indagine in merito ad eventuali divergenze o dissapori di natura personale tra il datore e il lavoratore (Tribunale Parma, 7 gennaio 2026, n. 2).
In un altro contenzioso, è stata esclusa la maturazione di ferie di un dipendente sospeso cautelarmente durante un procedimento penale (Tribunale Napoli, 15 gennaio 2026, n. 330).
